Ricorso inammissibile: i requisiti essenziali per l’appello in Cassazione
Quando si presenta un’impugnazione in Corte di Cassazione, è fondamentale rispettare rigorosi requisiti di forma e sostanza. Un errore nella formulazione dei motivi può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, precludendo ogni esame nel merito della questione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la mancanza di confronto con la sentenza impugnata portino inevitabilmente a tale esito, con conseguente condanna alle spese processuali.
I fatti del caso
Due individui venivano condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di tentato furto. La Corte territoriale, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado e dichiarando il non doversi procedere per un altro capo d’imputazione per difetto di querela, confermava la loro responsabilità penale. Avverso tale decisione, entrambi gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, sollevando diverse questionobili.
L’analisi della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso presentati, dichiarandoli tutti inammissibili. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione, che costituiscono una guida preziosa per comprendere i criteri di ammissibilità dei ricorsi.
La genericità del primo motivo
Il primo motivo, proposto da uno degli imputati, lamentava vizi di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità. La Corte ha ritenuto tale censura generica e indeterminata, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Il ricorrente si era limitato a criticare la sentenza come “apodittica”, senza però indicare specificamente gli elementi che avrebbero dovuto essere riesaminati. Un’impugnazione efficace deve individuare con precisione i punti critici della motivazione e non può basarsi su affermazioni assertive e non circostanziate.
La questione della particolare tenuità del fatto
Il secondo motivo, speculare per entrambi i ricorrenti, riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile per due ragioni. In primo luogo, la questione non era stata sollevata in appello da uno degli imputati. In secondo luogo, la Corte d’Appello aveva comunque fornito una motivazione logica e coerente per escludere l’applicazione dell’istituto, valorizzando le particolari modalità della condotta. La Cassazione ha ribadito che, per escludere la tenuità del fatto, è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p., senza doverli analizzare tutti.
La mancata conversione della pena
L’ultimo motivo, comune a entrambi, criticava la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. La Corte ha dichiarato anche questo motivo inammissibile perché non si confrontava adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale. Quest’ultima aveva correttamente basato la sua decisione sui numerosi precedenti penali degli imputati, ritenendoli un elemento ostativo all’applicazione del beneficio richiesto.
Le motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, non può essere una mera ripetizione di doglianze generiche. Deve, al contrario, dialogare criticamente con la sentenza impugnata, evidenziandone con precisione le presunte illogicità o violazioni di legge. Se i motivi sono formulati in modo vago, non sono stati proposti nel precedente grado di giudizio, o ignorano le argomentazioni del giudice d’appello, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa regola garantisce la funzione nomofilattica della Corte e la serietà del processo di impugnazione.
Conclusioni
L’ordinanza in esame sottolinea un’importante lezione pratica: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede massima perizia e specificità. Non è sufficiente esprimere dissenso verso una sentenza; è necessario articolare critiche puntuali, pertinenti e fondate su precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali. In caso contrario, il risultato non sarà solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori spese, come il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3.000 euro.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico, ovvero non indica in modo specifico e chiaro i motivi di critica alla sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581 c.p.p., impedendo così al giudice di comprendere le censure mosse.
È possibile chiedere l’applicazione della ‘particolare tenuità del fatto’ per la prima volta in Cassazione?
Generalmente no. Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo anche perché la questione non era stata sollevata nel precedente grado di appello da uno dei ricorrenti, precludendone la discussione in sede di legittimità.
Avere precedenti penali può impedire la conversione della pena detentiva in pecuniaria?
Sì. La Corte ha confermato la validità della decisione del giudice di merito che ha negato la conversione della pena detentiva in pecuniaria basandosi sui numerosi precedenti penali degli imputati, considerandoli un elemento ostativo all’applicazione di tale beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19290 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19290 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Caltanissetta, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il concorso nel reato tentato di furto contestato al capo 2) dell’imputazione, tuttavia dichiarando non doversi procedere per il delitto di cui al capo 1) per difetto di querela e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio.
Considerato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse dello COGNOME, con il quale si lamentano vizi di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 co. 1 lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi, in maniera del tutto assertiva, a dedurne l’apoditticità e, dunque, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Considerato che il secondo motivo del ricorso relativo alla posizione dello COGNOME, speculare al primo di quello proposto nell’interesse del COGNOME, con il quale si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., è indeducibile in questa sede in quanto, oltre a non essere stata la questione oggetto di censura in sede di appello da parte dello COGNOME, la Corte territoriale ha in ogni caso dato atto, con motivazione esente da vizi logici, delle ragioni per cui l’istituto in esame non può trovare applicazione nel caso di specie, valorizzando, tra l’altro, le particolari modalità della condotta; in questo senso, va ribadito che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p. ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevant (ex multis Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044).
Considerato che l’ultimo motivo di entrambi i ricorsi, con il quale si deduce violazione di legge in ordine alla mancata conversione della pena detentiva irrogata nella corrispondente pena pecuniaria è indeducibile in quanto non si confronta con la motivazione adottata dalla Corte territoriale che, facendo buon uso delle regole di giudizio applicabili nel caso di specie, ha correttamente valutato elementi quali l’essere gli imputati gravati da numerosi precedenti penali come ostativi all’applicazione dell’istituto invocato.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, co condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il
zo 2024