Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello per Ripetitività
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è una semplice terza istanza di giudizio. Quando i motivi presentati sono una mera ripetizione di quelli già esaminati e respinti in appello, il risultato è un ricorso inammissibile. Questa ordinanza offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti e i requisiti di accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha inizio con una condanna emessa dal Tribunale di primo grado per i reati di furto aggravato, ai sensi degli articoli 624 e 625 c.p., e per il porto di un coltello fuori dalla propria abitazione, in violazione della legge sulle armi (L. 110/1975).
La Corte d’Appello, successivamente adita dall’imputato, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo la pena finale inflitta ma confermando in toto la responsabilità penale per entrambi i capi d’accusa. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione.
L’Appello in Cassazione e i Motivi del Ricorso
Il ricorrente ha basato la sua difesa davanti alla Cassazione su due argomentazioni principali:
1. Mancata applicazione della causa di non punibilità: Si lamentava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, che avrebbe potuto escludere la punibilità.
2. Omesso accertamento sul porto del coltello: Si contestava alla Corte d’Appello di non aver verificato adeguatamente la sussistenza di un giustificato motivo per cui l’imputato portava con sé un coltello fuori dalla sua abitazione.
Entrambi i motivi miravano a smontare l’impianto accusatorio confermato nei due precedenti gradi di giudizio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La ragione di tale decisione risiede in un vizio procedurale dirimente: i motivi presentati erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti in sede di appello.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che i motivi erano non solo ripetitivi, ma anche ‘meramente apparenti’. Questo significa che il ricorrente non ha sviluppato una critica puntuale e specifica contro la motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Invece di contestare il ragionamento logico-giuridico dei giudici di secondo grado, si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni, già puntualmente esaminate e respinte. Il ricorso per cassazione, invece, richiede che si evidenzino vizi di legittimità (come la violazione di legge o il vizio di motivazione) della sentenza impugnata, non che si chieda una nuova valutazione dei fatti.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e di versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Questa ordinanza serve da monito: per accedere al giudizio della Corte di Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con le sentenze precedenti. È necessario formulare censure specifiche, tecniche e pertinenti, che attacchino direttamente la coerenza e la correttezza giuridica del ragionamento del giudice precedente, evitando di riproporre sterilmente le medesime difese. In assenza di tali requisiti, la via per la Suprema Corte è preclusa e il ricorso destinato a essere dichiarato inammissibile.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano una semplice e identica ripetizione di quelli già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. Inoltre, mancavano di una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi di ricorso?
Significa riproporre in Cassazione gli stessi identici argomenti già discussi e respinti nel grado di giudizio precedente, senza sviluppare una critica mirata contro il ragionamento giuridico della sentenza che si sta impugnando.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma definitiva della sentenza di condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32668 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32668 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha confermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 5, cod. pen. e all’art. legge 18 aprile 1975, n. 110, riducendo la pena finale inflitta;
Considerato che sia il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., sia il secondo motivo, con il qual ricorrente lamenta l’omesso accertamento in ordine alla sussistenza del giustificato motivo del porto di un coltello fuori dalla propria abitazione, sono inammissibili, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in sede di appello e puntualmente disattesi dalla corte territoriale e, comunque, meramente apparenti, in quanto privi di una puntuale critica alla motivazione resa nella sentenza in verifica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente