Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna Senza Riesaminare i Fatti
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’Ordinanza n. 2818 del 2024, offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e delle ragioni che possono portare a dichiarare un ricorso inammissibile. Il caso riguarda un imputato, già condannato per estorsione in primo grado e in appello, che ha tentato di portare la sua causa davanti alla Suprema Corte. L’esito, tuttavia, ha confermato le decisioni precedenti, cristallizzando la sua responsabilità penale.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di estorsione, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Messina. L’imputato, non rassegnato alla doppia condanna, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, lamentava un vizio procedurale: l’omessa citazione presso la sua residenza per il giudizio di primo grado. In secondo luogo, contestava nel merito la sua responsabilità penale per i capi d’imputazione relativi all’estorsione, sostenendo una violazione di legge e un vizio nella motivazione della sentenza d’appello. Chiedeva, in sostanza, una riconsiderazione delle prove e, al più, una derubricazione del reato in uno meno grave.
Analisi del Ricorso Inammissibile da Parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti entrambi infondati, giungendo a una declaratoria di ricorso inammissibile. La decisione si basa su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo al presunto difetto di notifica, i giudici hanno osservato che si trattava di una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che un ricorso non può limitarsi a ripetere le censure già esaminate nel grado precedente. Per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, dimostrando perché le ragioni dei giudici d’appello sarebbero errate. In assenza di questa specificità, il motivo diventa solo apparente e non assolve alla sua funzione.
Relativamente al secondo motivo, che entrava nel merito della colpevolezza, la Corte ha ribadito un principio cardine del suo ruolo: la Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio sui fatti. Non può sostituire la propria valutazione delle prove (come l’attendibilità dei testimoni o la rilevanza di un documento) a quella compiuta dai giudici di merito. Il suo compito è verificare la correttezza logica e giuridica del ragionamento seguito nella sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da vizi logici per giustificare la condanna per estorsione. Pertanto, qualsiasi tentativo di ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali è precluso in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando la propria giurisprudenza costante. Ha evidenziato che un ricorso è inammissibile quando si limita a una “pedissequa reiterazione” dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi. Tali motivi sono considerati “non specifici ma soltanto apparenti” perché non sviluppano una critica puntuale contro la sentenza di secondo grado.
Inoltre, la Corte ha riaffermato la preclusione per il giudice di legittimità non solo di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma anche di testare la tenuta logica della sentenza attraverso modelli di ragionamento alternativi proposti dalla difesa. Il controllo della Cassazione si limita a verificare l’assenza di palesi illogicità o contraddizioni nella motivazione della sentenza impugnata. Poiché la Corte d’Appello aveva esplicitato in modo logico e coerente le ragioni del suo convincimento, il ricorso non poteva trovare accoglimento.
Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna definitiva dell’imputato. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista dalla legge per i casi di inammissibilità del ricorso, al fine di scoraggiare impugnazioni meramente dilatorie o prive di fondamento. La decisione riafferma l’importanza di formulare ricorsi per Cassazione che critichino specificamente la sentenza d’appello su questioni di diritto o vizi logici manifesti, evitando di riproporre questioni di fatto già decise.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile se ripete i motivi dell’appello?
Perché il ricorso per Cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza di secondo grado. Se si limita a ripetere le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, manca del requisito di specificità e non assolve alla sua funzione tipica, risultando quindi inammissibile.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del processo o sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito della ricostruzione fattuale.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende come sanzione per aver proposto un’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2818 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2818 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME impugna la sentenza in data 06/03/2023 della Corte di appello di Me che ha confermato la sentenza in data 01/04/2022 del Tribunale di Barcellona Pozzo di che lo aveva condanNOME per il reato di estorsione, in continuazione.
Deduce:
Omessa citazione nella residenza dell’imputato del decreto di citazione diretta;
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle estorsioni contesta B) e D).
Ciò premesso il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata notifica all’i decreto di cìtazione diretta a giudizio, nonché l’inosservanza del termine prescr stessa, è fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte d veda, in particolare, pagina 3), dovendosi le stesse considerare non specifiche m apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica ar avverso la sentenza oggetto di ricorso.
A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che “è inammiss ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli g appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i mo considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 255 06/03/2019, Di NOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME).
3.2. La seconda doglíanza, con cui si censura l’affermazione di penale respon dell’imputato per il delitto di estorsione, al più invocandone la derubricazione in all’art. 393 cod. pen., sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è conse legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradì, ma saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raf l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
Il giudice di merito, d’altro canto, con motivazione esente da vizi logici, ha e ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3) facendo applicazione di corretti a giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato di
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la co del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente