Ricorso Inammissibile: Quando la Condotta Passata Determina l’Esito
L’esito di un procedimento giudiziario può essere influenzato da numerosi fattori, non solo legati al singolo fatto contestato. Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la condotta complessiva dell’imputato, inclusa la ripetizione di illeciti e la violazione di misure cautelari, possa condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile, precludendo un esame nel merito della questione. Questo principio sottolinea l’importanza della coerenza e del rispetto delle prescrizioni giudiziarie durante tutto l’iter processuale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’appellante contestava la decisione di secondo grado, cercando di ottenere una revisione dalla Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, l’esame della Corte si è fermato a uno stadio preliminare, senza entrare nel cuore della vicenda processuale, a causa di elementi ostativi emersi dall’analisi della posizione del ricorrente.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto all’imputato nel merito della sua difesa, ma piuttosto che il ricorso stesso non possedeva i requisiti per essere giudicato. La valutazione si è concentrata su due aspetti cruciali della condotta del ricorrente, ritenuti sintomatici di una generale inaffidabilità e di un’offensività non trascurabile.
Le Motivazioni della Decisione
Le ragioni alla base della declaratoria di inammissibilità sono state chiaramente esplicitate nell’ordinanza. La Corte ha individuato elementi che impedivano di considerare la condotta dell’imputato come espressione di “minima offensività”.
In primo luogo, è stata evidenziata la reiterazione delle condotte illecite tenute dall’individuo nel corso degli anni. Questo storico di comportamenti antigiuridici ha pesato negativamente, dimostrando una persistenza nell’illecito che va oltre il singolo episodio in giudizio.
In secondo luogo, è emersa una specifica e grave violazione: l’imputato aveva contravvenuto alla prescrizione di permanenza in casa. Questo, nonostante fosse autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per determinate esigenze. Tale violazione ha dimostrato un mancato rispetto per le disposizioni dell’autorità giudiziaria, un fattore che la Corte ha ritenuto di particolare gravità.
Questi due elementi, valutati congiuntamente, hanno convinto i giudici che il ricorso non potesse essere accolto per un esame di merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione offre un’importante lezione pratica: la valutazione di un ricorso non è un esercizio astratto, ma tiene conto del comportamento complessivo e della storia personale del ricorrente. La reiterazione di condotte illecite e la violazione delle misure cautelari sono segnali che il sistema giudiziario non può ignorare. Per chi intende adire la Suprema Corte, è fondamentale dimostrare non solo la fondatezza delle proprie argomentazioni giuridiche, ma anche un comportamento processuale e personale irreprensibile. La conseguenza di un ricorso inammissibile è severa: oltre alla conferma della sentenza impugnata, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso di tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Cosa può rendere un ricorso in Cassazione inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando, come in questo caso, la Corte rileva elementi ostativi che precludono l’esame nel merito. La reiterazione di condotte illecite e la violazione di prescrizioni giudiziarie sono stati considerati fattori decisivi.
La condotta passata di un imputato influenza la valutazione del suo ricorso?
Sì, la Corte di Cassazione ha specificato che la ripetizione di illeciti nel corso degli anni è un elemento che impedisce di qualificare la condotta come di ‘minima offensività’, influenzando negativamente il giudizio di ammissibilità del ricorso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte il cui ricorso viene dichiarato inammissibile è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. In questa ordinanza, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20559 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20559 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ANDRIA il 12/11/1984
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME.
Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alla sentenza di condanna per il
reato di cui all’art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi d
profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in punto di responsabilità che sulla omessa
esclusione della recidiva, ritenuta sussistente valorizzando, quale indice di maggiore colpevolezza e pericolosità, “il numero e la varietà delle condanne
riportate”; anche la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., è stata correttamente motivata richiamando
elementi ostativi alla valutazione in concreto della condotta come espressiva di minima offensività evidenziando la reiterazione delle condotte illecite tenute nel corso degli anni e la circostanza che l’imputato avesse violato la prescrizione di permanenza in casa pur essendo destinatario di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025
La Presidt1 relatrice