Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere i Motivi d’Appello è Controproducente
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: presentare un ricorso inammissibile, che si limita a ripetere le argomentazioni già respinte in appello, non solo è inutile ma comporta conseguenze negative. Analizziamo questa decisione per capire perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
I Fatti di Causa: dalla Condanna in Appello al Ricorso in Cassazione
Il caso riguarda due persone condannate dalla Corte d’Appello di Napoli per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, sebbene in una forma attenuata (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90). Gli imputati, non accettando la sentenza di secondo grado, hanno deciso di presentare ricorso per Cassazione.
Tuttavia, il loro ricorso si è concentrato sulla riproposizione delle stesse doglianze già esaminate e rigettate dalla Corte territoriale. In pratica, invece di contestare specificamente le argomentazioni della sentenza d’appello, hanno ripresentato gli stessi motivi, sperando in un esito diverso.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e perentoria. I giudici hanno stabilito che il ricorso era “manifestamente infondato” perché le censure sollevate erano una “pedissequa e generica reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi”.
La Suprema Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (Sez. 6, n. 20377/2009) secondo cui un ricorso è inammissibile quando i motivi sono solo apparenti e non svolgono la funzione tipica di critica argomentata contro la decisione impugnata. In altre parole, non basta dire di non essere d’accordo; bisogna spiegare perché il ragionamento del giudice d’appello è errato dal punto di vista logico o giuridico.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la pronuncia della Corte d’Appello fosse basata su una motivazione appropriata, fondata su elementi probatori definiti e significativi, e priva di vizi logico-giuridici. La Corte territoriale aveva già spiegato in modo esauriente perché le argomentazioni difensive non potevano essere accolte.
In particolare, la Corte d’Appello aveva riqualificato i fatti nell’ipotesi più lieve del reato, ma aveva negato le attenuanti generiche. Questa scelta era stata motivata dal fatto che l’attività delittuosa rappresentava l’unica fonte di sostentamento per il nucleo familiare degli imputati, evidenziando così una notevole capacità criminale e una spiccata personalità incline al delitto.
Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso si è rivelato privo di sostanza, non riuscendo a scalfire la coerenza logica della sentenza impugnata. Di conseguenza, i giudici di legittimità non hanno potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Un ricorso inammissibile perché generico e ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche un aggravio di spese per chi lo propone. È un monito per gli avvocati e i loro assistiti a formulare impugnazioni mirate, specifiche e capaci di evidenziare reali vizi della sentenza, anziché sperare in un riesame generale della vicenda.
Quando un ricorso per Cassazione viene considerato inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato inammissibile quando si limita a riproporre in modo pedissequo e generico gli stessi motivi già presentati e respinti in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Perché la Corte ha negato le attenuanti generiche agli imputati?
La Corte d’Appello ha negato le attenuanti generiche perché ha ritenuto che l’attività delittuosa non fosse occasionale, ma rappresentasse l’unica fonte di sostentamento del nucleo familiare, dimostrando una personalità e una capacità criminale di rilievo che non rendevano gli imputati meritevoli di tale beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29244 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29244 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2019
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 04/05/1982
NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 23/09/1985
avverso la sentenza del 23/10/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli art 73, comma 5, e 81 cpv 110 cod. pen d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
Il ricorso è inammissibile, in quanto palesemente fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa e generica reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato, nel rigettare in parte i motivi gravame, che occorre effettuare un’unica e complessiva valutazione della condotta illecita, ha riqualificato le condotte nell’ambito dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/90 ma in punto di pena non ha ritenuto meritevoli gli imputati delle attenuanti generiche in quanto avevano posto in essere un’attività delittuosa che rappresentava l’unica fonte di sostentamento del nucleo familiare con ciò evidenziando una personalità e una capacità criminale di rilievo.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.