Ricorso inammissibile: perché la Cassazione non riesamina i fatti
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti del giudizio. Non si tratta di un terzo grado di processo dove tutto può essere ridiscusso. La recente ordinanza della Suprema Corte ce lo ricorda, dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato sulla semplice riproposizione di questioni di fatto già valutate. Analizziamo questo caso emblematico per capire quali sono gli errori da evitare.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da una condanna per il reato di truffa confermata dalla Corte d’Appello. La vicenda, ricostruita sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e di prove documentali, riguardava la vendita di un bene con un chilometraggio notevolmente inferiore a quello reale. L’imputato, non soddisfatto della sentenza di secondo grado, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due aspetti.
Analisi dei motivi del ricorso inammissibile
L’imputato ha basato il suo ricorso su due principali motivi di doglianza:
1. Vizio di motivazione e violazione di legge: Il ricorrente contestava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello illogica e l’applicazione della legge penale errata. In sostanza, chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti che avevano portato alla sua condanna.
2. Mancata rinnovazione dell’istruttoria: In appello, la difesa aveva chiesto di acquisire nuove prove, ma la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta. Secondo il ricorrente, questo diniego era illegittimo.
Entrambi i motivi sono stati respinti dalla Corte di Cassazione, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte, con una motivazione chiara e lineare, ha spiegato perché il ricorso non potesse essere accolto.
Sul primo punto, i giudici hanno sottolineato che le censure mosse dall’imputato non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorso si basava su argomenti “schiettamente fattuali”, pretendendo una nuova ponderazione della piattaforma probatoria. Questo è un compito che esula completamente dalle funzioni della Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità, non di merito. Il suo ruolo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro.
Sul secondo punto, relativo alla mancata rinnovazione istruttoria, la Corte ha ribadito un principio consolidato. La rinnovazione in appello, ai sensi dell’art. 603 c.p.p., è un istituto eccezionale. È subordinata alla condizione che le prove già raccolte siano incerte e che la nuova prova richiesta sia “decisiva”, cioè potenzialmente in grado di ribaltare il giudizio. In questo caso, la Corte d’Appello aveva motivato il proprio diniego evidenziando la “dubbia autenticità” di un documento e, quindi, l’inutilità dell’incombente richiesto. Tale valutazione, essendo congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La decisione in esame offre un’importante lezione pratica: presentare un ricorso in Cassazione limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni di fatto già discusse e respinte in appello è una strategia destinata al fallimento. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Per avere una possibilità di successo, il ricorso deve concentrarsi su vizi di legittimità, ovvero sulla violazione di norme di legge o su difetti gravi e manifesti della motivazione, senza mai trasformarsi in una richiesta di terza valutazione del merito della vicenda.
Quando un ricorso per Cassazione è considerato una ‘pedissequa reiterazione’ e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato una ‘pedissequa reiterazione’ quando si limita a riproporre gli stessi motivi di fatto, già presentati e motivatamente respinti nel giudizio d’appello, senza sollevare nuove questioni sulla corretta applicazione della legge o vizi logici della motivazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove come le dichiarazioni di un testimone?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito le prove, come la valutazione dell’attendibilità di un testimone o il contenuto di un documento. Il suo compito è verificare che la valutazione fatta dal giudice di merito (Appello) sia logica, completa e non contraddittoria, non di sostituirla con una propria.
Perché la richiesta di nuove prove in appello (rinnovazione istruttoria) è stata respinta?
La richiesta è stata respinta perché la Corte d’Appello ha ritenuto la prova non necessaria e inutile, data la dubbia autenticità del documento che si voleva esaminare. La Cassazione ha confermato che questa decisione, essendo stata adeguatamente motivata, è legittima e non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5759 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5759 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RAVANUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i plurimi profili di censura esposti il primo motivo di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’affermazione di responsabilità per la truffa contestata, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, fondati su argomenti schiettamente fattuali e già puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare soltanto apparenti e comunque presupponenti un’inammissibile nuova ponderazione della piattaforma istruttoria (la sentenza impugnata ricostruisce la vicenda, condividendo le conclusioni del primo giudice, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, la cui attendibilità non è stata posta in dubbio neppure dall’imputato, riscontrate dalle produzioni documentali, sottolineando specificamente la rappresentazione di un chilometraggio inferiore);
considerato che, quanto al secondo motivo, la rinnovazione istruttoria di cui all’art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l’incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività e il giudice di appello ha l’obbligo d motivare espressamente solo in caso di accoglimento della richiesta istruttoria, mentre le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell’apparato motivazionale della decisione adottata (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114); la Corte milanese ha congruamente motivato sulla inutilità dell’incombente, attesa la dubbia autenticità del documento e il mancato accoglimento dell’istanza difensiva si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/12/2023
Il Consigliere Estensore