Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna per Spaccio
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, poiché i motivi addotti erano una semplice riproposizione delle argomentazioni già respinte in appello. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Processo
Il ricorrente era stato condannato in primo grado dal Tribunale e la sentenza era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli stupefacenti (d.P.R. 309/1990), ovvero lo spaccio di lieve entità. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo a tre aspetti principali: il trattamento sanzionatorio, la mancata disapplicazione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto privo della necessaria analisi critica rispetto alla decisione impugnata. Secondo gli Ermellini, i motivi presentati non erano altro che una mera reiterazione delle doglianze già esaminate e rigettate, con motivazione logica e puntuale, dalla Corte d’Appello. 
I giudici di legittimità hanno ricordato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (richiamando le Sezioni Unite), l’atto di impugnazione deve contenere argomentazioni specifiche che si confrontino criticamente con la sentenza di secondo grado. Proporre le stesse identiche questioni, senza attaccare il ragionamento del giudice d’appello, rende il ricorso inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Valutazione su Recidiva e Attenuanti: Un Ricorso Inammissibile per Assenza di Critica
La difesa del ricorrente si era concentrata sulla richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite, contestando l’applicazione della recidiva e chiedendo il riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte territoriale, tuttavia, aveva giustificato la sua decisione sulla base di elementi concreti:
*   La quantità non modesta di stupefacenti detenuti.
*   La pena inflitta, di poco superiore al minimo edittale.
*   I precedenti penali specifici dell’imputato.
*   L’elevata pericolosità sociale dimostrata dalla reiterazione dei reati.
Inoltre, la Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche evidenziando la totale assenza di resipiscenza dell’imputato, la sua volontà di mantenere uno stile di vita criminale e il suo stabile inserimento in un circuito di spaccio di strada. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso si è limitato a riproporre le medesime istanze senza confutare le argomentazioni dei giudici di merito, determinando così la sua inevitabile inammissibilità.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda sul principio secondo cui il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio nel merito. I motivi devono individuare vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione manifesto) e non possono limitarsi a sollecitare una diversa valutazione dei fatti. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che le censure del ricorrente erano generiche e ripetitive, non riuscendo a scalfire la coerenza logica della sentenza impugnata. La decisione della Corte d’Appello di confermare la pena, applicare la recidiva e negare le attenuanti era stata ampiamente e logicamente motivata, rendendo le critiche del ricorrente prive di fondamento giuridico specifico contro quella decisione.
Conclusioni
La declaratoria di ricorso inammissibile ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione, per avere speranza di successo, deve essere redatto con precisione tecnica, individuando specifici errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione della sentenza d’appello, e non può essere una semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti nei gradi di merito.
 
Quando un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso per Cassazione è dichiarato inammissibile quando, tra le altre cose, i motivi proposti sono una mera reiterazione di doglianze già presentate e respinte in appello, senza una critica specifica e puntuale delle argomentazioni della sentenza impugnata.
Perché non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche all’imputato?
Le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse perché l’imputato ha dimostrato una totale assenza di resipiscenza (pentimento), la volontà di mantenere uno stile di vita dedito al crimine e un suo stabile inserimento in un circuito criminale di spaccio.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della sentenza di condanna, l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4508 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4508  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
 NOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Pisa in data 24 novembre 2020 per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
 Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, all’omessa disapplicazione della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I motivi non risultano scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per Cassazione; Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;).
I motivi posti a base del ricorso, infatti, rappresentano la mera reiterazione di analoghe doglianze già proposte in appello, le quali ha trovato puntuale replica nella sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale logicamente ritenuto di non migliorare il trattamento sanzionatorio stabilito dal giudice di primo grado, in ragione della non modesta quantità di stupefacenti detenute a scopo di cessione, dell’entità della pena irrogata, di poco superiore al minimo edittale, dei precedenti penali e dell’elevata pericolosità dimostrata con la reiterazione dei reati.
La Corte distrettuale ha ritenuto altresì di applicare la contestata recidiva e di non concedere le circostanze attenuanti generiche, poiché l’imputato ha dimostrato una totale assenza di resipiscenza, la volontà di mantenere uno stile di vita dedito al crimine e di procurarsi guadagni illeciti mediante la commissione di reati e il suo saldo inserimento in un circuito criminale che alimenta lo spaccio di strada.
Per tali ragioni va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost. n. 186 del 2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024.