Ricorso Inammissibile: la Cassazione Boccia la Semplice Ripetizione dei Motivi d’Appello
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, sottolineando come la mera riproposizione dei motivi già discussi e respinti in appello conduca a un ricorso inammissibile. Questo principio, consolidato nella giurisprudenza, serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario e la funzione nomofilattica della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo condannato sia in primo grado che in appello per i reati di furto con strappo e uso indebito di carte di credito. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo al bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e l’aggravante della recidiva. La Corte d’Appello aveva infatti giudicato le due circostanze come equivalenti, confermando di fatto l’impianto sanzionatorio del primo grado. Secondo la difesa, le attenuanti avrebbero dovuto prevalere sulla recidiva, portando a una riduzione della pena.
Analisi della Corte: quando un ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su un punto procedurale cruciale: il motivo di ricorso non era altro che una “pedissequa reiterazione” di quanto già sostenuto davanti alla Corte d’Appello.
I giudici hanno evidenziato che un ricorso per Cassazione deve svolgere una funzione di critica argomentata contro la sentenza impugnata. Non è sufficiente riproporre le stesse lamentele, ma è necessario spiegare in modo specifico perché la decisione della Corte d’Appello sia errata dal punto di vista giuridico o logico. In questo caso, il ricorrente si è limitato a ripetere le proprie tesi, omettendo di confrontarsi con le puntuali motivazioni con cui la Corte territoriale aveva già respinto le sue argomentazioni.
Il Giudizio di Comparazione tra Attenuanti e Recidiva
Un punto centrale del ricorso inammissibile era il giudizio di comparazione. La difesa lamentava che le attenuanti generiche non fossero state considerate prevalenti sulla recidiva. La Cassazione, tuttavia, ha osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e corretta per la sua scelta di considerare le circostanze equivalenti. Questa valutazione si basava su due elementi chiave: la gravità oggettiva dei reati commessi e la recidiva specifica contestata all’imputato, che indicava una sua persistente inclinazione a delinquere.
Le motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta: un ricorso che non si confronta criticamente con la decisione impugnata è solo apparentemente specifico e, pertanto, inammissibile. Ripetere argomenti già disattesi senza indicare le specifiche lacune o errori logico-giuridici della sentenza d’appello svuota il ricorso della sua funzione tipica. Citando precedenti giurisprudenziali conformi, la Corte ribadisce che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito, dove si rivalutano fatti già ampiamente esaminati. La scelta della Corte d’Appello di bilanciare le circostanze è stata ritenuta un esercizio di potere discrezionale del giudice di merito, immune da censure in sede di legittimità se, come in questo caso, è supportata da una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento di controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione, non una semplice occasione per ridiscutere il caso. La dichiarazione di ricorso inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, serve da monito sulla necessità di formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e critici rispetto alla sentenza che si intende impugnare. Per i professionisti del diritto, ciò significa studiare a fondo le motivazioni della decisione di secondo grado e costruire un’argomentazione che ne metta in luce le reali debolezze, evitando inutili e controproducenti ripetizioni.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile per mancanza di specificità?
Un ricorso è considerato inammissibile quando si limita a ripetere passivamente (pedissequa reiterazione) le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza formulare una critica specifica, argomentata e puntuale contro le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Come ha motivato la Corte d’Appello il bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha motivato la sua decisione di considerare equivalenti la recidiva e le attenuanti generiche tenendo in considerazione due fattori: la gravità dei reati commessi (furto con strappo e uso indebito di carte) e la recidiva specifica dell’imputato, che indicava una sua particolare tendenza a commettere reati dello stesso tipo.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo che il ricorso non venga esaminato nel merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8141 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8141 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 20/04/1995
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 35064/24 -Udienza del 29 gennaio 2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Perugia che ha confermato le sentenza emessa dal Tribunale di Perugia di condanna pe reato di furto con strappo e di uso indebito di carte di credito.
Rilevato che con il primo ed unico motivo di ricorso – che lamenta violazione di le vizi di motivazione con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze atte generiche e recidiva – è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché om di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2 COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838
Invero la scelta circa l’equivalenza riconosciuta tra la recidiva e le circostanze a generiche è stata adeguatamente e correttamente motivata dalla Corte d’appello, la qua confermato quanto statuito già in primo grado ed ha altresì indicato le ragioni pe attenuanti non potessero considerarsi prevalenti, tenendo in considerazione tanto la grav fatti di reato commessi quanto la recidiva specifica contestata all’imputato (cfr. pag 3).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la co del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di1 1 . cultremit1 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce ement della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2025
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Il consigliere estensore
Il Presidente