Ricorso Inammissibile Reddito di Cittadinanza: La Cassazione Chiarisce i Requisiti dell’Impugnazione
Con la sentenza n. 5883 del 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di ricorso inammissibile reddito di cittadinanza, offrendo importanti chiarimenti sui requisiti necessari per un’efficace impugnazione. La vicenda riguarda un ricorso del Pubblico Ministero (P.M.) avverso una sentenza di non luogo a procedere per il reato di indebita percezione del sussidio. La Corte ha bocciato il ricorso, ritenendolo basato su argomentazioni slegate dalla reale motivazione della decisione di primo grado.
I Fatti di Causa: Dall’Accusa alla Sentenza di Proscioglimento
Il procedimento penale aveva come protagonista un cittadino accusato di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. L’imputazione originaria, formulata ai sensi dell’art. 640 bis del codice penale (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), era stata riqualificata dal Giudice dell’Udienza Preliminare (G.u.p.) nella fattispecie specifica prevista dall’art. 7 del d.l. 4/2019.
Tuttavia, all’esito dell’udienza preliminare, il G.u.p. aveva emesso una sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’art. 425 del codice di procedura penale. La ragione di tale decisione era puramente fattuale: secondo il giudice, non erano emersi elementi di prova idonei a dimostrare la carenza del requisito della residenza in Italia per un periodo di almeno dieci anni. Anzi, la sussistenza di tale requisito risultava attestata da una serie di dati documentali.
Il Ricorso del PM e la Questione del Ricorso inammissibile reddito di cittadinanza
Contro la decisione del G.u.p., il Pubblico Ministero proponeva ricorso per cassazione. Nel suo atto di impugnazione, il P.M. sollevava questioni relative alla corretta qualificazione giuridica dei fatti e all’applicazione delle leggi penali nel tempo, ai sensi dell’art. 2 del codice penale.
Il P.M. riteneva che le argomentazioni del G.u.p. non fossero convincenti. Tuttavia, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, il ricorso del P.M. era viziato da un errore fondamentale: attribuiva al G.u.p. una motivazione che quest’ultimo non aveva mai formulato. In particolare, il P.M. faceva riferimento a un presunto ragionamento del giudice di primo grado legato alla futura abrogazione della norma sul reddito di cittadinanza, un argomento del tutto assente nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e precisa. In primo luogo, i giudici hanno sottolineato che il P.M. non aveva dedotto alcuna specifica violazione di legge rilevante ai fini della decisione, né aveva individuato uno dei vizi tassativamente indicati dall’art. 606 del codice di procedura penale per poter ricorrere in Cassazione.
Il punto cruciale della decisione risiede nella constatazione di una “totale distonia” tra le argomentazioni del ricorso e la motivazione effettiva della sentenza del G.u.p. La Corte ha chiarito che il G.u.p. aveva basato il suo proscioglimento esclusivamente sulla valutazione del materiale probatorio, concludendo per l’insussistenza di prove circa la mancanza del requisito di residenza stabile in Italia. Il P.M., invece, ha costruito la sua impugnazione su un presupposto errato, criticando un ragionamento mai espresso dal giudice di merito.
Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non affrontava il vero nucleo della decisione, ovvero la carenza probatoria, ma si concentrava su questioni interpretative non pertinenti al caso concreto.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve confrontarsi specificamente e puntualmente con la ratio decidendi, ovvero con le ragioni giuridiche e fattuali che sorreggono la decisione impugnata. Non è possibile contestare una sentenza attribuendole motivazioni inesistenti o diverse da quelle effettivamente esposte. Il caso di ricorso inammissibile reddito di cittadinanza analizzato dimostra come l’assenza di pertinenza tra i motivi di ricorso e la decisione impugnata conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, senza che la Corte possa entrare nel merito della questione.
Perché il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano in “totale distonia” (completamente slegate) rispetto alla reale motivazione della sentenza impugnata. Il PM ha criticato un ragionamento che il giudice di primo grado non aveva mai fatto, ignorando la vera ragione della decisione, che era la mancanza di prove.
Qual era il motivo della sentenza di proscioglimento iniziale del G.u.p.?
Il Giudice dell’Udienza Preliminare (G.u.p.) aveva deciso per il non luogo a procedere perché, sulla base degli atti, mancavano elementi di prova idonei a dimostrare che l’imputato non possedesse il requisito della residenza in Italia da almeno dieci anni, requisito necessario per ottenere il reddito di cittadinanza.
Cosa insegna questa sentenza sui ricorsi in Cassazione?
Questa sentenza insegna che un ricorso per cassazione deve essere specifico e pertinente. Deve attaccare le precise ragioni fattuali e giuridiche su cui si fonda la sentenza che si intende impugnare. Se un ricorso si basa su un’errata interpretazione della motivazione o solleva questioni non attinenti, viene dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5883 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5883 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
Motivazione semplificata
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 del G.u.p. del Tribunale di Napoli Nord visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata in questa sede il G.u.p. del Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen. non doversi procedere nei confronti di NOME in ordine al reato di cui all’art. 7 d.1, 4/2019, così qualificata l’originaria imputazione ex art. 640 bis cod. pen., difettando elementi
di prova idonei a dimostrare la carenza del requisito della residenza in Italia da un periodo di almeno 10 anni, al contrario attestato da una serie di dati documentali.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord; esposte le questioni sulla qualificazione dei fatti relativi all’indebita percezione di prestazioni assistenziali, cui doveva essere ricondotta la misura del reddito di cittadinanza, e preso atto della diversa qualificazione operata dal G.u.p., il P.M. ricorrente ritiene che le argomentazioni utilizzate non siano convincenti, alla stregua delle disposizioni dettate in materia di successione nel tempo delle leggi penali dall’art. 2 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il P.M. non deduce alcuna violazione di legge specifica, rilevante ai fini della proposta impugnazione (poiché la differente qualificazione giuridica non elide il profilo della carenza dei presupposti per riconoscere la prestazione assistenziale); né individua alcun vizio tra quelli indicati dall’art. 606 cod. proc. pen., peraltro affrontando una serie di questioni interpretative che non hanno alcuna attinenza con la motivazione del provvedimento impugNOME (facendo riferimento alla determinazione del G.u.p. il quale “ritiene che non può comunque essere rinviata a giudizio l’imputata poiché manca una prognosi di condanna considerando che la fattispecie non rientra tra i ragionevoli epiloghi del procedimento in quanto dal 1.1.2024 la pronuncia, anche se esecutiva, sarebbe travolta dall’abrogazione ” pag. 3 del ricorso – in totale distonia rispetto alla motivazione con cui il G.u.p. ha valutato il difetto di elementi per dimostrare che l’imputato, di sesso maschile, beneficiario del reddito di cittadinanza, non fosse stabilmente residente in Italia, dato processuale su cui ha fondato la pronuncia impugnata).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 10/1/2024