Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19728 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19728 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 01/02/1994
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
,
Rilevato che
COGNOME NOMECOGNOME condannato per i reati di cui agli artt. 7, comma 1, d.l
4 del 2019 (capo a) e 316-ter cod. pen. (capo b) alla pena di un anno e otto mesi di reclusio articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con rigu
alla affermazione di responsabilità (primo e secondo motivo);
Considerato che i motivi, da esaminare congiuntamente perché congiuntamente formulati, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse son
riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuri dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono
prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed av pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate
giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale e congruo perché le condotte di cui ai capi a) e b) delle imputazioni sono correttamente ascritte all’o
ricorrente valorizzando l’omessa indicazione dello stato detentivo in due distinte dichiarazi
7 novembre 2019 e il 4 febbraio 2020), nonché l’attribuibilità al medesimo, a titolo di conc morale (dice la Corte d’appello: «l’imputato può essere chiaramente individuato come l’ispirat
di condotte materialmente realizzate da altri»), delle precisate dichiarazioni, siccome u destinatario diretto del reddito di cittadinanza, e percettore delle somme erogategli dicembre 2019 ed il gennaio 2021, per l’importo complessivo di 19.861,02 euro;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilit
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.