Ricorso Inammissibile per Recidiva: Quando la Motivazione del Giudice è Inattaccabile
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di impugnazioni, dichiarando un ricorso inammissibile recidiva e chiarendo i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione della pena. Questa decisione offre spunti importanti su come le censure relative al trattamento sanzionatorio debbano essere formulate per superare il vaglio della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990, in materia di sostanze stupefacenti. L’imputato, attraverso i suoi difensori, aveva impugnato la sentenza di secondo grado lamentando specifiche criticità nel trattamento sanzionatorio applicato. In particolare, il motivo principale di doglianza riguardava la mancata disapplicazione della recidiva, un’aggravante che incide notevolmente sulla determinazione finale della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti manifestamente infondati. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale declaratoria ha comportato non solo la conferma definitiva della sentenza di condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese del procedimento e di versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva di fondamento.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile Recidiva
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della motivazione della sentenza d’appello. La Cassazione ha sottolineato che le censure mosse dal ricorrente riguardo alla pena e alla recidiva erano infondate perché la decisione del giudice di merito si basava su una motivazione sufficiente e non illogica. Il giudice d’appello aveva fornito argomentazioni adeguate per giustificare il trattamento punitivo scelto, esaminando in modo corretto le deduzioni presentate dalla difesa. La Suprema Corte ricorda, implicitamente, che il suo ruolo non è quello di riesaminare il merito delle scelte del giudice (come la quantificazione della pena), ma di verificare la presenza di vizi di legittimità, quali la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione. In assenza di tali vizi, la valutazione del giudice di merito è insindacabile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che per contestare efficacemente un trattamento sanzionatorio in Cassazione non è sufficiente esprimere un mero dissenso sulla severità della pena o sulla valutazione della recidiva. È indispensabile, invece, individuare e dimostrare un vizio logico-giuridico preciso nel percorso argomentativo seguito dal giudice che ha emesso la sentenza. Se la motivazione è coerente, completa e priva di palesi errori di logica, il ricorso inammissibile recidiva diventa un esito quasi certo, con le relative conseguenze economiche per l’imputato. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e giuridicamente solidi, evitando censure generiche che si risolvono in una richiesta di nuova valutazione dei fatti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto le censure relative al trattamento sanzionatorio e alla recidiva manifestamente infondate, poiché la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non illogica.
Qual era il criterio per valutare la motivazione della sentenza d’appello?
La Corte ha verificato che le argomentazioni sul trattamento punitivo fossero sorrette da una motivazione sufficiente e logica e che ci fosse stato un adeguato esame delle deduzioni difensive.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso è dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35299 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35299 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Osoba
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, co. 1 d.P.R. 309/1990 e altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure relative al trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla mancata disapplicazione della recidiva) sono manifestamente infondate, dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025