Ricorso Inammissibile per Recidiva: Quando la Motivazione è Sufficiente
Recentemente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11345/2025, ha fornito importanti chiarimenti sui limiti del sindacato di legittimità riguardo la valutazione della recidiva. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per recidiva presentato da un imputato, confermando la decisione dei giudici di merito e stabilendo un principio chiaro: se la motivazione sulla pericolosità criminale è logica e sufficiente, non può essere messa in discussione in sede di Cassazione. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i criteri di ammissibilità dei ricorsi e la discrezionalità del giudice nel valutare i precedenti penali.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. La sentenza di secondo grado aveva confermato la condanna, tenendo conto dei precedenti penali dell’imputato per giustificare una maggiore riprovevolezza del fatto e, di conseguenza, il riconoscimento della recidiva. L’imputato, non condividendo tale valutazione, ha deciso di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge in merito al riconoscimento della sua accresciuta pericolosità criminale.
La Decisione sul ricorso inammissibile per recidiva
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso, incentrato esclusivamente sulla questione della recidiva. Secondo i giudici supremi, la censura mossa dal ricorrente era ‘manifestamente infondata’.
La Manifesta Infondatezza del Motivo d’Appello
La Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse adeguatamente motivato la propria decisione. I giudici d’appello avevano giustificato la maggiore gravità del reato alla luce dei precedenti del ricorrente, evidenziando una sua ‘accresciuta pericolosità criminale’. Questa valutazione, secondo la Cassazione, era supportata da una motivazione ‘sufficiente e non illogica’ e basata su un ‘adeguato esame delle deduzioni difensive’. Pertanto, il giudizio di merito non era censurabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione principale dietro la dichiarazione di inammissibilità risiede nel perimetro di competenza della Corte di Cassazione. Quest’ultima non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva esercitato la propria discrezionalità nel valutare i precedenti dell’imputato, concludendo che essi indicassero una maggiore pericolosità. Poiché questa conclusione era stata spiegata in modo logico e coerente, senza violazioni di legge, la Cassazione non aveva il potere di intervenire. Dichiarare il ricorso inammissibile significa, in sostanza, affermare che i motivi presentati non erano idonei a innescare un controllo di legittimità, essendo palesemente privi di fondamento.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: per contestare efficacemente una valutazione sulla recidiva in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla conclusione del giudice di merito. È necessario dimostrare una manifesta illogicità nella motivazione o una chiara violazione di legge. In assenza di tali vizi, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile. Per il ricorrente, l’inammissibilità comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, i motivi proposti sono manifestamente infondati, ovvero quando le critiche alla sentenza impugnata sono palesemente prive di pregio giuridico, come nel caso in esame.
Perché il motivo di ricorso sulla recidiva è stato respinto in questo caso?
Il motivo sulla recidiva è stato respinto perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse fornito una motivazione sufficiente, logica e non contraddittoria per giustificare la maggiore pericolosità criminale del ricorrente basata sui suoi precedenti, rendendo il giudizio di merito non criticabile in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11345 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11345 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLARICCA il 12/06/1982
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata afferente riconoscimento della recidiva è manifestamente infondata perché la sentenza impugnata, nel giustificare la maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio alla luce dei precedenti del rico e la sua accresciuta pericolosità criminale appare sorretta da sufficiente e non illo motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle a GLYPH ende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.