Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8579 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8579 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose.
Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, violazione ed erronea applicazione degli artt. 99 cod. pen., 544 e 546 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata esclusione della recidiva contestata.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito evidenziato l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato, in ragione dei molteplici precedenti specifici annoverati;
rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 2012, Marciano’, Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, COGNOME, Rv. 250039 – 01).
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024
Il Consigliere estensore