Ricorso inammissibile per recidiva: quando l’appello è solo una ripetizione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7092/2024, ha fornito un’importante precisazione sui limiti del ricorso, dichiarando un ricorso inammissibile per recidiva in quanto meramente ripetitivo dei motivi già esaminati in appello. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge.
I fatti del caso: un appello contro la valutazione della recidiva
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il punto centrale del gravame era la contestazione relativa alla recidiva, ovvero l’aggravante applicata in virtù dei suoi precedenti penali. L’appellante sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nel valutare la sua storia criminale ai fini dell’aumento di pena. La questione è quindi giunta all’esame della Suprema Corte di Cassazione.
La valutazione sul ricorso inammissibile per recidiva
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha analizzato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta e rapida. I giudici hanno osservato che le argomentazioni presentate dall’imputato non erano nuove, ma si limitavano a riproporre le stesse censure già sollevate dinanzi alla Corte d’Appello. La Corte ha definito il ricorso come ‘reiterativo’, ossia una semplice ripetizione di questioni già decise.
L’analisi della Corte d’Appello ritenuta corretta
La Cassazione ha evidenziato che la sentenza di secondo grado aveva risposto in modo corretto e completo a tutti i punti sollevati dalla difesa. In particolare, i giudici d’appello avevano correttamente individuato la ‘valenza sintomatica’ dei numerosi precedenti penali dell’imputato, tra cui uno molto recente e specifico. Questa valutazione, secondo la Suprema Corte, era stata adeguatamente motivata e non presentava vizi di legittimità, rendendo di fatto inutile e pretestuosa la riproposizione della stessa questione in sede di legittimità.
Le motivazioni della decisione
La motivazione alla base della declaratoria di inammissibilità risiede nel principio di economia processuale e nella funzione stessa della Corte di Cassazione. Il ricorso per cassazione è concepito per denunciare errori di diritto (violazione di legge o vizi di motivazione) e non per ottenere una nuova valutazione dei fatti. Quando un ricorrente si limita a ripetere argomenti a cui il giudice del grado precedente ha già fornito una risposta logica e giuridicamente corretta, il ricorso perde la sua funzione e diventa un inutile dispendio di risorse giudiziarie. La Corte, pertanto, dichiara l’inammissibilità per manifesta infondatezza e reiterazione dei motivi.
Conclusioni: le conseguenze pratiche
Questa ordinanza serve da monito: presentare un ricorso in Cassazione richiede la formulazione di censure specifiche e nuove, che attacchino la logicità e la correttezza giuridica della decisione impugnata. La semplice riproposizione dei motivi d’appello è una strategia destinata al fallimento, che comporta conseguenze economiche negative per il ricorrente. In questo caso, oltre alla conferma della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi dilatori o palesemente infondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione (‘reiterativo’) di quelli già proposti e correttamente respinti dalla Corte d’Appello.
Qual era l’argomento centrale del ricorso?
L’argomento centrale era la contestazione della recidiva, ovvero dell’aggravante legata ai precedenti penali del ricorrente, che secondo la difesa era stata valutata erroneamente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7092 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7092 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso in ordine alla recidiva è reiterativo del motivo di appello sentenza ha correttamente risposto correttamente individuando la valenza sintoma plurimi precedenti e del recentissimo precedente specifico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso ii 29/01/2024