Ricorso inammissibile recidiva: la Cassazione conferma
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i motivi di ricorso devono essere specifici e fondati, altrimenti la conseguenza è una declaratoria di inammissibilità. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere quando un ricorso inammissibile per recidiva viene respinto in partenza, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Genova per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione.
Il fulcro della sua contestazione non riguardava la sussistenza del reato in sé, ma un aspetto specifico della determinazione della pena: il riconoscimento della recidiva. L’appellante sosteneva, in sostanza, che la Corte d’Appello avesse errato nel considerarlo un soggetto recidivo, con le relative conseguenze sul trattamento sanzionatorio.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile per Recidiva
La Suprema Corte non è entrata nel merito della questione. Ha, invece, fermato il processo sul nascere, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione si basa su una valutazione preliminare: il motivo presentato dall’imputato è stato giudicato “manifestamente infondato”.
In altre parole, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la censura mossa alla sentenza impugnata fosse palesemente priva di pregio giuridico. Di conseguenza, il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità, impedendo alla Corte di esaminare la questione nel dettaglio. L’esito è stato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La chiave della decisione risiede nella valutazione del lavoro svolto dalla Corte territoriale. La Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello di Genova aveva già fornito una motivazione completa e ben argomentata riguardo al riconoscimento della recidiva contestata. La sentenza impugnata, secondo la Suprema Corte, esponeva le ragioni della sua decisione in maniera “logica, coerente e puntuale”.
Un ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Se il giudice inferiore ha motivato la propria decisione in modo logico e senza violare la legge, non è possibile chiedere alla Cassazione di effettuare una nuova e diversa valutazione. Il motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve individuare un vizio specifico della sentenza (come una violazione di legge o un difetto di motivazione palese), non limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove o delle circostanze già esaminate.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza sottolinea l’importanza di redigere ricorsi per Cassazione con estrema perizia tecnica. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo davanti alla Suprema Corte. È necessario che i motivi di ricorso siano solidi, specifici e capaci di evidenziare vizi concreti nel ragionamento del giudice precedente.
Quando un motivo è “manifestamente infondato”, come nel caso del ricorso inammissibile per recidiva, il risultato non è solo il rigetto della domanda, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche a carico del ricorrente. La decisione serve quindi da monito: l’accesso alla giustizia di legittimità è riservato a questioni giuridiche serie e non a tentativi di rimettere in discussione valutazioni di merito già adeguatamente motivate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello aveva già motivato la sua decisione sulla recidiva in modo logico, coerente e puntuale.
Qual era l’oggetto principale della contestazione nel ricorso?
L’oggetto della contestazione era il riconoscimento della recidiva a carico dell’imputato, un elemento che incide sulla determinazione della pena. L’appellante contestava la correttezza di tale valutazione da parte della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19263 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19263 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE ) nato a CASALE MONFERRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata;
considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alle ragioni poste a sostegno del riconoscimento della recidiva contestata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Consigliere esten re
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Il Presidente