Ricorso Inammissibile: la Cassazione fa il punto su recidiva e termini processuali
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha dichiarato un ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti su due aspetti cruciali del processo penale: i termini per la comparizione in appello e i criteri di applicazione della recidiva reiterata. La decisione sottolinea il rigore con cui vengono valutati i requisiti formali e sostanziali dei ricorsi, evidenziando come la genericità e l’infondatezza dei motivi portino inevitabilmente a una pronuncia di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), presentava ricorso per cassazione. I motivi del ricorso si basavano essenzialmente su due punti: in primo luogo, si lamentava la violazione del termine minimo di comparizione nel giudizio d’appello; in secondo luogo, si contestava l’applicazione della recidiva, ritenuta ingiustificata.
L’imputato sosteneva che il termine concesso non fosse stato sufficiente a preparare adeguatamente la difesa. Inoltre, criticava la motivazione della sentenza d’appello in merito all’aggravante della recidiva, considerandola non sufficientemente argomentata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato in toto le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno esaminato separatamente i due motivi, giungendo a conclusioni nette su entrambi i fronti.
Analisi dei motivi del ricorso inammissibile
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo ai termini a comparire, la Corte ha specificato che, essendo stato l’appello proposto prima del 30 giugno 2023, si applicava ancora la precedente normativa, che prevedeva un termine minimo di venti giorni. Tale termine era stato pienamente rispettato, rendendo la doglianza infondata. La Corte ha inoltre respinto una richiesta di rinvio, notando che la difesa aveva già esercitato pienamente i propri diritti presentando una memoria difensiva dettagliata, dimostrando così l’assenza di un reale pregiudizio.
La questione della recidiva reiterata
Il secondo motivo, riguardante la recidiva, è stato giudicato non solo generico ma anche manifestamente infondato. La Cassazione ha richiamato un principio consolidato, espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 32318/2023), secondo cui per l’applicazione della recidiva reiterata non è necessaria una precedente dichiarazione formale di recidiva semplice. È sufficiente che, al momento della commissione del nuovo reato, l’imputato sia già stato condannato con più sentenze definitive per reati che esprimono una particolare pericolosità sociale. Poiché questa condizione era presente nel caso di specie e adeguatamente motivata dalla Corte d’Appello, anche questo motivo è stato respinto.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un’interpretazione rigorosa delle norme processuali e sostanziali. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile deriva dalla constatazione che le censure del ricorrente non si confrontavano realmente con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre questioni già risolte o a sollevare critiche infondate alla luce della giurisprudenza consolidata. La Corte ha voluto ribadire che il ricorso per cassazione non è una terza istanza di merito, ma un giudizio di legittimità, dove i motivi devono essere specifici e pertinenti. La genericità e la manifesta infondatezza non consentono al giudice di entrare nel merito delle questioni, portando direttamente alla declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, conferma che la corretta individuazione della normativa applicabile, specialmente in periodi di transizione normativa, è fondamentale per valutare la validità di un’eccezione processuale. In secondo luogo, ribadisce un principio chiave in materia di recidiva: la valutazione della pericolosità sociale dell’imputato, basata sulle sue precedenti condanne definitive, è l’elemento centrale per l’applicazione dell’aggravante, senza che siano necessari passaggi formali intermedi. Per gli operatori del diritto, la decisione è un monito a formulare ricorsi specifici e ben argomentati, evitando motivi generici che espongono il proprio assistito non solo a una sconfitta processuale, ma anche a sanzioni economiche come la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ovvero quando i motivi sono privi di fondamento giuridico, o quando è generico, cioè non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare, oppure quando mancano i requisiti formali previsti dalla legge.
Come viene applicata la recidiva reiterata secondo le Sezioni Unite?
Secondo l’orientamento delle Sezioni Unite citato nella sentenza, per applicare la recidiva reiterata è sufficiente che l’imputato, al momento della commissione del nuovo reato, risulti già gravato da più sentenze definitive per reati precedenti che indicano una maggiore pericolosità sociale. Non è necessaria una precedente dichiarazione formale di recidiva semplice.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14455 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14455 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 28799/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 1990), la memoria difensiva e l’istanza di rinvio;
Ritenuta l’istanza di rinvio manifestamente infondata, in ragione del rito non partecipa dell’effettivo, concreto, esercizio da parte del difensore delle proprie prerogative, compro dall’invio per l’odierna udienza di una articolata memoria difensiva e di puntu documentazione, sicchè non è chiaro quale sarebbe il pregiudizio in concreto subito in ragion del quale dovrebbe essere rinviata l’odierna udienza;
Ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso essendo stato proposto l’appello prima d 30 giugno 2023 sicchè il termine minimo per la comparizione in appello continua ad essere quello di venti giorni ai sensi degli artt. 23- 23 bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;
Ritenuto inammissibile il motivo relativo alla ritenuta recidiva, non solo perché generico, essendosi il ricorrente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, ma anche perché manifestamente infondato, avendo le Sezioni unite ribadito in tema di recidiva reitera contestata nel giudizio di cognizione, che, ai fini della relativa applicazione è sufficiente momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive pe reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.