Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna
L’ordinanza n. 6121/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa portare alla conferma definitiva di una condanna penale. In questo caso, il ricorso proposto contro una sentenza della Corte d’Appello per il reato di evasione è stato rigettato, poiché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo la decisione per comprendere i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in secondo grado per il reato di evasione previsto dall’art. 385 del codice penale, ha presentato ricorso per cassazione. Le sue difese si concentravano su due punti principali: la richiesta di esclusione della recidiva e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che tali elementi non fossero stati valutati correttamente dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno osservato che i motivi addotti non introducevano nuovi profili di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre le stesse censure già adeguatamente vagliate e motivatamente disattese dal giudice del merito. Questo tipo di ricorso, definito ‘riproduttivo’ o ‘fotocopia’, non può trovare accoglimento in sede di legittimità, il cui compito non è riesaminare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha specificato perché le argomentazioni del ricorrente erano infondate. Per quanto riguarda la recidiva, i giudici di merito avevano correttamente argomentato la sua sussistenza. Relativamente alla particolare tenuità del fatto, la sua applicazione era stata negata non solo per il breve lasso di tempo trascorso dalla precedente condanna, ma anche per l’abitualità della condotta criminale del soggetto, desunta proprio dai precedenti penali per reati della stessa indole. L’abitualità è una delle cause ostative che per legge impediscono il riconoscimento della tenuità del fatto. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso privo dei presupposti per un esame nel merito, dichiarandolo inammissibile.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi specifici della sentenza impugnata e non può essere una mera ripetizione delle difese già svolte. Per avere una possibilità di successo, è necessario presentare argomentazioni giuridiche nuove e pertinenti, capaci di evidenziare un errore nell’applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, senza introdurre nuovi ed efficaci argomenti giuridici.
Per quale motivo non è stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto?
La particolare tenuità del fatto non è stata applicata a causa del breve periodo di tempo trascorso da una precedente condanna per reati simili e per l’abitualità della condotta, elemento che osta per legge alla concessione di tale beneficio.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6121 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6121  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito sia sul diniego di esclusione della recidiva che mancata applicazione della particolare tenuità del fatto valorizzando il breve periodo di tempo trascorso dalla precedente condanna, per reati della stessa specie, e l’abitualità, derivante dalle precedenti condanne;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2024