Ricorso Inammissibile: Niente Tenuità del Fatto per l’Abitualità del Reato
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la presentazione di un ricorso inammissibile possa precludere l’analisi di questioni di merito, come l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’impugnazione deve contenere critiche specifiche alla sentenza precedente, non limitarsi a ripetere argomenti già respinti.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un soggetto condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. All’imputato erano state riconosciute le attenuanti generiche, considerate equivalenti alla contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. La pena finale, calcolata con la riduzione per il rito abbreviato, era stata fissata in sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa.
L’imputato proponeva ricorso per Cassazione lamentando due vizi principali:
1. La mancata applicazione dell’art. 131 bis del codice penale (particolare tenuità del fatto), soprattutto alla luce delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia.
2. L’assenza di motivazione riguardo alla richiesta di escludere gli effetti della recidiva.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La ragione di tale decisione risiede in un vizio procedurale dirimente: l’imputato si era limitato a riproporre gli stessi argomenti già presentati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Questo comportamento, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, costituisce una causa di inammissibilità del ricorso, poiché elude il confronto diretto e critico con le ragioni della decisione impugnata.
Le Motivazioni: Abitualità e Recidiva come Ostacoli
Nonostante la declaratoria di inammissibilità, la Corte ha comunque ripercorso le motivazioni della Corte territoriale, ritenendole corrette e congrue. I giudici di legittimità hanno evidenziato due punti cruciali che hanno portato alla condanna definitiva.
In primo luogo, l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) è stata giudicata corretta. Il beneficio non poteva essere concesso a causa del comportamento abituale del ricorrente. Quest’ultimo, infatti, annoverava ben quattro condanne precedenti per reati specifici, un dato che impedisce l’applicazione della norma, la quale richiede che la condotta criminosa sia occasionale.
In secondo luogo, la Corte ha confermato la corretta applicazione della recidiva. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la sentenza d’appello aveva ampiamente motivato la decisione di non escluderne gli effetti. I numerosi precedenti penali specifici, concentrati in un breve arco temporale, sono stati interpretati come un indice di elevata pericolosità sociale. Secondo i giudici, tale quadro dimostrava un inserimento stabile dell’imputato nel circuito del traffico di stupefacenti, considerato la sua abituale fonte di sostentamento. Di conseguenza, il mantenimento della recidiva era pienamente giustificato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. La prima è di natura processuale: un ricorso, specialmente in Cassazione, non può essere una semplice fotocopia dei motivi d’appello. È necessario articolare censure specifiche e pertinenti contro la logica argomentativa della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
La seconda lezione riguarda il diritto sostanziale: la presenza di precedenti penali specifici e reiterati, indicativi di un’abitualità nel commettere reati, rappresenta un ostacolo quasi insormontabile all’applicazione di benefici come la particolare tenuità del fatto. La pericolosità sociale dell’imputato, desunta dalla sua storia criminale, rimane un criterio centrale per il giudice nella valutazione sia della punibilità che della commisurazione della pena.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo quanto emerge dall’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando l’appellante si limita a riproporre i medesimi argomenti già dedotti e respinti in appello, senza confrontarsi criticamente con le specifiche motivazioni della sentenza impugnata.
Il comportamento abituale impedisce l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sì, l’ordinanza conferma che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) è stata esclusa proprio in ragione del comportamento abituale del ricorrente, dimostrato dalle sue quattro precedenti condanne per reati della stessa indole.
Perché la Corte ha deciso di non escludere gli effetti della recidiva?
La Corte ha ritenuto corretta la decisione di non escludere la recidiva a causa dell’elevata pericolosità dell’imputato. Questa pericolosità è stata desunta dai numerosi precedenti penali specifici in un breve arco temporale, indicativi di un suo stabile inserimento nel traffico di stupefacenti come fonte di sostentamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13045 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13045 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIFLETTORE NOME nato a NOME il 12/12/1973
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riflettore NOME ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il c L’aie la d’appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani con la qt..a e era s condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, ri. 309, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidi specifica reiterata infraquinquennale alla pena con la diminuzione per il rito abbrEr, iato d sei di reclusione e 2.000 € di multa.
Il ricorrente deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione Ila m applicazione dell’art. 131 bis cod.pen. dopo la riforma ad opera del d.lvo n. 150 del 2022, e il vizio di motivazione in relazione alla assenza di motivazione sulla richiesta di esclusione recidiva.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza coni:rontarsi le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d’inamn issi ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
L’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen., ora applicabile per via della modifica legislativa del d.lvo n. :L50 de (Riforma Cartabia) è stata esclusa in ragione del comportamento abituale avendo il ricorrent riportato ben quattro condanne per reato specifico.
L’applicazione della recidiva è stata argomentata in modo congruo e corretl o in diri Contrariamente all’assunto difensivo, la sentenza impugnata ha motivatamente disatteso la richiesta di esclusione degli effetti della recidiva, argomentando la maggiore pericolgsità in all’imputato derivante dai numerosi precedenti penali specifici in un breve arco :emporale, cui ha tratto elementi per ritenere che il predetto sia stabilmente inserito nel mdbo del t stupefacenti, sua abituale fonte di sostentamento, e dunque la maggiore pericolosità.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p. condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, ar c le a versa una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ilrocessua della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/03/2025