Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su Recidiva e Speciale Tenuità
Quando un appello arriva dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già discusse nei gradi di merito. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile di motivi generici o meramente ripetitivi. Analizziamo come la Corte ha affrontato le questioni della recidiva e dell’attenuante della speciale tenuità in un caso di spaccio di lieve entità.
I Fatti del Caso
Due soggetti, già condannati dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990 (il cosiddetto ‘spaccio di lieve entità’), hanno proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza. L’obiettivo era ottenere una riforma della decisione di secondo grado, contestando specifici aspetti della valutazione giuridica compiuta dai giudici di merito.
I Motivi del Ricorso
I ricorrenti hanno basato la loro impugnazione su due motivi principali:
1. Il primo motivo, sollevato da uno solo degli imputati, criticava la mancata disapplicazione della recidiva, sostenendo che la sua posizione non giustificasse tale aggravante.
2. Il secondo motivo, comune a entrambi, lamentava la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di ‘speciale tenuità’, prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi e li ha rigettati, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si concentra sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi di appello presentati. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha fornito argomentazioni precise per giustificare l’inammissibilità dei ricorsi. Per quanto riguarda il primo motivo sulla recidiva, i giudici hanno osservato che le censure erano meramente riproduttive di argomenti già adeguatamente esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio. La Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato come le precedenti condanne fossero espressione di una ‘persistente insensibilità ai moniti’ derivanti dalle vicende giudiziarie, giustificando così la decisione sulla recidiva. Riproporre la stessa questione senza nuovi e specifici argomenti legali rende il motivo inammissibile.
Sul secondo motivo, relativo alla speciale tenuità, la Corte lo ha ritenuto non solo generico ma anche privo di specificità. I ricorrenti non si erano confrontati con le argomentazioni logiche e corrette della Corte territoriale. Quest’ultima aveva infatti sottolineato che il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata era idoneo a confezionare ‘numerose dosi singole’, implicando un profitto economico incompatibile con la nozione di ‘speciale tenuità’ del danno. Un ricorso per Cassazione deve attaccare la logica della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre una diversa interpretazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. È un giudizio di legittimità, dove si controlla la corretta applicazione della legge. Presentare un ricorso inammissibile, basato su motivi generici o sulla semplice riproposizione di argomenti già vagliati, comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche. Per gli operatori del diritto, ciò sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e capaci di evidenziare un vizio di legittimità nella decisione impugnata.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono una semplice riproduzione di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, oppure se sono generici e non si confrontano specificamente con le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza impugnata.
Come viene valutata la circostanza attenuante della ‘speciale tenuità’ in un reato di spaccio?
La Corte la valuta considerando elementi concreti come il quantitativo della sostanza. Se la quantità è tale da poter produrre numerose dosi e suggerisce un profitto economico non trascurabile, si ritiene che ciò sia incompatibile con la nozione di ‘speciale tenuità’ del danno.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Chi propone il ricorso viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35311 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35311 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME + 1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990);
Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui COGNOME censura la mancata disapplicazione della recidiva, risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito i quali danno atto delle precedenti condanne, ritenute espressive di una persistente insensibilità ai moniti rappresentati dalle precedenti vicende giudiziarie (v. p. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, comune ad entrambi, relativo alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni della Corte territoriale che ha evidenziato il quantitativo idoneo alla preparazione di numerose dosi singole e dunque a un profitto economico incompatibile con la speciale tenuità (v. p. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025