Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta all’Appello
Un ricorso inammissibile è una delle risposte più nette che un imputato possa ricevere dalla Corte di Cassazione. Questa ordinanza evidenzia due errori classici che possono portare a tale esito: la semplice riproposizione di argomenti già bocciati e il mancato calcolo di elementi cruciali come la recidiva nella valutazione della prescrizione. Analizziamo una recente decisione che offre importanti lezioni sulla tecnica processuale.
I Fatti del Caso: La Condanna per Resistenza
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi. Con il primo, sosteneva che la sua condotta fosse giustificata da un presunto comportamento arbitrario tenuto dai pubblici ufficiali. Con il secondo, eccepiva l’avvenuta prescrizione del reato.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato integralmente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello precedente, valutando se il ricorso stesso possiede i requisiti per essere discusso. In questo caso, la Corte ha ritenuto che mancassero le condizioni minime di ammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Inammissibile è Stato Respinto
La Corte ha fornito una spiegazione chiara e distinta per l’inammissibilità di ciascuno dei due motivi di ricorso.
Il Primo Motivo: La Reiterazione delle Argomentazioni
Il primo motivo è stato considerato inammissibile perché puramente reiterativo. L’imputato, infatti, si è limitato a riproporre la questione dell’atto arbitrario dei pubblici ufficiali, un argomento che era già stato ampiamente esaminato e respinto con motivazioni giuridicamente corrette dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. La Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono semplicemente ridiscutere i fatti; un ricorso deve evidenziare vizi di legittimità (cioè errori di diritto) nella sentenza impugnata, non riproporre le stesse difese fattuali già valutate.
Il Secondo Motivo: L’Errore sulla Prescrizione e la Recidiva
Il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato giudicato manifestamente infondato. L’errore del ricorrente è stato non considerare due elementi fondamentali: la contestazione della recidiva qualificata e l’esistenza di un atto interruttivo. La recidiva, soprattutto se qualificata, comporta termini di prescrizione più lunghi. Inoltre, il decreto di citazione per il giudizio d’appello aveva interrotto il decorso del tempo, facendo ripartire il conteggio. L’eccezione di prescrizione era, quindi, palesemente errata nei suoi presupposti di calcolo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali per chi intende ricorrere in Cassazione. In primo luogo, un ricorso non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già sconfitte in appello; deve, invece, individuare specifici errori di diritto commessi dal giudice precedente. In secondo luogo, questioni tecniche come la prescrizione devono essere sollevate sulla base di un’analisi completa e corretta di tutti gli elementi processuali, inclusi la recidiva e gli atti interruttivi. Ignorare questi aspetti conduce a un esito quasi certo di inammissibilità, con la conseguente condanna a spese e sanzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era una semplice ripetizione di questioni già decise, mentre il secondo motivo, sulla prescrizione, era manifestamente infondato in quanto non considerava la recidiva qualificata e l’effetto interruttivo del decreto di citazione in appello.
È possibile basare un ricorso in Cassazione su argomenti già respinti in appello?
No, non se ci si limita a riproporli identici. Un ricorso in Cassazione è inammissibile se i motivi sono meramente reiterativi di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dai giudici di merito, senza che vengano prospettati nuovi profili di illegittimità della decisione impugnata.
In che modo la recidiva ha influito sulla questione della prescrizione?
La recidiva qualificata contestata al ricorrente ha influito sui termini di calcolo della prescrizione del reato. Il ricorrente, nel sollevare l’eccezione, non ha tenuto conto di questa circostanza aggravante, che impediva la maturazione della prescrizione nei tempi da lui ipotizzati, rendendo la sua doglianza manifestamente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35479 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35479 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
166/ RG 15472
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr indicata per il delitto di resistenza;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché il primo motivo è reiterativo di questioni già esami dai giudici di merito che hanno escluso con argomenti giuridicamente corretti che fosse sussistente nella specie un atto arbitrario dei pubblici ufficiali a fronte della condotta per assunta da COGNOME (pag. 4);
ritenuto il secondo motivo, sulla maturata prescrizione, inammissibile perché manifestamente infondato in quanto non valuta che al ricorrente è contestata la recidiva qualificata e c decreto di citazione in appello costituisce atto interruttivo;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. p pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/09/2025