Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per avere successo non basta avere ragione: è fondamentale rispettare precise regole procedurali. Un ricorso inammissibile è un ricorso che non supera il vaglio preliminare della Corte, venendo respinto senza nemmeno un’analisi nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre spunti preziosi per capire quali errori possono portare a questa conseguenza, analizzando i concetti di recidiva, indulto e genericità dei motivi di appello.
Il Caso in Analisi
Un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte di Appello di Napoli decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. I motivi del suo ricorso erano principalmente due: contestava la sussistenza della circostanza aggravante della recidiva e lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del fatto per il reato contestato.
La difesa sosteneva che la recidiva non potesse essere applicata a causa di un precedente indulto e che il fatto fosse di lieve entità. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
La Questione del Ricorso Inammissibile e la Recidiva
Il primo motivo di ricorso è stato considerato inammissibile per una ragione procedurale fondamentale: la questione della recidiva non era mai stata sollevata nei motivi di appello. La Corte di Cassazione ha ricordato che non è possibile introdurre per la prima volta in sede di legittimità questioni che non sono state oggetto del dibattito nei gradi di merito.
In ogni caso, la Corte ha voluto precisare che, anche se fosse stato ammissibile, il motivo sarebbe stato infondato. L’indulto, infatti, estingue la pena e ne fa cessare l’esecuzione, ma non cancella la condanna dal casellario giudiziale né elimina gli altri effetti penali che ne derivano. Tra questi effetti rientra proprio la recidiva, che può essere legittimamente contestata per reati commessi successivamente, anche se la pena per il reato precedente è stata condonata.
Genericità dei Motivi: un Errore Fatale
Il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del fatto, è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. La difesa si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte di Appello, senza muovere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
Un ricorso, per essere ammissibile, deve instaurare un vero e proprio dialogo critico con la decisione precedente, evidenziandone le presunte lacune, illogicità o violazioni di legge. La semplice ripetizione di argomenti già esaminati non assolve a questa funzione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto, non si può prescindere dalla considerazione della pericolosità sociale dell’autore del reato. Nel caso specifico, il ricorrente risultava gravato da numerosi precedenti penali, un elemento che la Corte di Appello aveva correttamente valorizzato per escludere l’applicabilità dell’attenuante.
La pericolosità sociale del soggetto, desunta dai suoi precedenti, è un fattore che osta al riconoscimento di un fatto come ‘particolarmente tenue’. Pertanto, le lamentele del ricorrente sono state giudicate non solo generiche, ma anche apparenti, poiché non affrontavano il nucleo centrale della motivazione della Corte di Appello.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza offre due importanti lezioni. In primo luogo, conferma che l’indulto non ‘pulisce’ la fedina penale ai fini della recidiva. In secondo luogo, sottolinea l’importanza cruciale di formulare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi. Un ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale concentrarsi sui vizi della sentenza impugnata, sviluppando una critica argomentata e pertinente.
Un indulto cancella la recidiva per futuri reati?
No, la Corte ha chiarito che l’indulto estingue la pena ma non gli altri effetti penali della condanna. La recidiva, essendo uno di questi effetti, può essere validamente contestata in relazione a reati commessi successivamente alla condanna per cui è stato concesso l’indulto.
Perché un motivo di ricorso può essere considerato generico e quindi inammissibile?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando si limita a ripetere le argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza che si sta impugnando. Non assolve alla funzione di critica della decisione.
La presenza di precedenti penali influisce sul riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del fatto?
Sì, la Corte ha stabilito che per valutare la particolare tenuità del fatto è necessario considerare anche la pericolosità sociale dell’autore. La presenza di numerosi precedenti penali è un elemento che indica una certa pericolosità e può essere correttamente utilizzato dal giudice per escludere l’applicazione di tale attenuante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15792 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15792 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PAGANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 99 cod. pen., non è consentito poiché non è stato dedotto con i motivi di appello;
Che comunque il motivo è manifestamente infondato poiché l’indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l’esecuzione, non ha tuttavia efficacia ablativa rispetto agli altri effetti scaturenti dalla sentenza di condanna, tra i quali rientra recidiva, che può quindi essere contestata anche in relazione ai reati la cui pena, inflitta con precedenti sentenze definitive, sia stata condonata. (Sez. 2, Sentenza n. 34147 del 30/04/2015 Ud. (dep. 04/08/2015 ) Rv. 264629 – 01)
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione relativamente al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito;
che, ai fini dell’accertamento della particolare tenuità del fatto, è necessario considerare anche la pericolosità sociale del suo autore che, nel caso di specie, risulta essere gravato da numerosi precedenti penali (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata), come correttamente rilevato dal giudice di appello;
che le suddette doglianze, pertanto, devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
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