Ricorso Inammissibile: quando l’impugnazione è destinata al fallimento
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile sia destinato a essere respinto, soprattutto quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e rigettate nei gradi di giudizio precedenti. Analizziamo la decisione per comprendere i principi chiave che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’appellante contestava la propria condanna attraverso tre distinti motivi, sperando di ottenere un annullamento della decisione o una revisione della qualificazione del reato.
Analisi del ricorso inammissibile da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato ciascun motivo di ricorso, ritenendoli tutti infondati e, in ultima analisi, inammissibili. Vediamo perché.
Primo Motivo: Prescrizione e Recidiva
L’imputato sosteneva, in primo luogo, un’erronea applicazione dei termini di prescrizione, ignorando però l’estensione degli stessi dovuta al legittimo riconoscimento della recidiva. In secondo luogo, contestava genericamente la sussistenza stessa della recidiva. La Corte ha respinto entrambe le doglianze, qualificando la seconda come manifestamente infondata. Ha sottolineato che il giudice di merito aveva correttamente applicato i principi giurisprudenziali, valutando non solo la gravità dei fatti ma anche il legame tra il nuovo reato e le condanne precedenti, come indicatore di una perdurante inclinazione al delitto, in linea con l’art. 133 del codice penale.
Secondo Motivo: L’Elemento Soggettivo del Reato
Il ricorrente contestava la correttezza della motivazione riguardo all’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 640 c.p. (truffa). La Cassazione ha ritenuto questo motivo un tentativo inammissibile di ottenere una nuova ricostruzione dei fatti. La Corte ha ribadito che il giudice di merito aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente ineccepibile per giustificare il proprio convincimento sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
Terzo Motivo: Tenuità del Fatto e Derubricazione
Infine, l’imputato lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e la mancata derubricazione del reato in insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.). Anche in questo caso, la Corte ha definito il motivo come una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già disattesi in appello. I giudici di merito avevano correttamente escluso tali possibilità a causa delle condizioni soggettive dell’imputato e della reiterazione della condotta illecita, rendendo il ricorso su questo punto non specifico e meramente apparente.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione fonda la sua decisione sul principio secondo cui il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorso non presentava critiche argomentate e specifiche contro la sentenza d’appello, ma si limitava a riproporre le stesse difese, omettendo di assolvere alla funzione tipica di una critica puntuale. La Corte ha rilevato che i motivi erano generici e miravano a una ricostruzione dei fatti diversa da quella, immune da vizi, operata dai giudici di merito.
Le Conclusioni
La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta non solo il rigetto dell’impugnazione, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: un ricorso ha possibilità di successo solo se solleva questioni di legittimità concrete e specifiche, evidenziando vizi logici o giuridici della decisione impugnata, e non se si limita a una sterile riproposizione di argomenti già esaminati e respinti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre cose, si limita a riproporre argomenti già dedotti e disattesi in appello, senza presentare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, o quando tende a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Come viene valutata la recidiva dal giudice di merito?
La valutazione della recidiva non può basarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale, ma richiede un esame concreto del rapporto tra il reato per cui si procede e le precedenti condanne. Il giudice deve verificare se la condotta pregressa indichi una perdurante inclinazione a delinquere, secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale.
Perché non è stata concessa la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte ha ritenuto che le condizioni soggettive dell’imputato e la reiterazione del reato contestato fossero ostative all’applicazione della causa di non punibilità, confermando la decisione del giudice di merito che aveva già escluso tale possibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28971 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28971 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che la prima doglianza del primo motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione dei termini prescrizionali che sarebbero maturati in riferimento agli episodi contestati nel capo d’imputazione, non tiene conto dell’estensione dei termini correlata al legittimo (v. infra) riconoscimento della recidiva;
ritenuto che la seconda doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso che contesta genericamente la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato, in quanto, contrariamente a quanto dedotto, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (pag. 1 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto ritenuto che il secondo motivo di ricorso’ che contesta la correttezza della motivazione posta a base della sussistenza dell’elemento soggettivo per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.2 della sentenza impugnata dove la Corte ha correttamente ritenuto sussistente l’elemento psicologico del reato contestato confermando anche le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e la mancata derubricazione del fatto ai sensi dell’art. 641 cod. pen, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata dove il giudice del merito ha correttamente ritenuto che le condizioni soggettive dell’imputato e la reiterazione del reato contestato non permettono di applicare né la causa di non punibilità né la derubricazione del fatto richiesti), dovendosi gli stessi considerare non specifici,
ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 28/05/2024