Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31342 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31342 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
92,e
OSSERVA
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello de L’Aquila, che, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Vasto, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agl artt. 385,624 e 625 e 495 cod. pen., concessa la circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. equivalente all’aggravante contestata, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni uno e mesi tre e giorni venti di reclusione;
letta, altresì, la memoria difensiva;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione della legge penale in relazione all’art. 81 cod. pen. ed agli aumenti per la continuazione interna tra i diversi reati di evasione contestati al capo A, nonché alla loro motivazione, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen..
Inoltre, quanto alla memoria difensiva, deve sottolinearsi come proprio la rimodulazione della pena compiuta dalla Corte d’Appello con riguardo alla continuazione criminosa, rieditata in senso più iravorevole, dimostra che il giudice d’appello ha assolto l’obbligo motivazionale stabilito da Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376.
Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l’assenza di una motivazione che giustifichi la sussistenza della recidiva, è inammissibile perchè manifestamente infondato.
Ed infatti, il giudice di merito ha ampiamente motivato sull’applicazione della recidiva (si veda, in particolare, pag. 4) basandosi sui principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., i rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (Sez. U, n. 35738 dei 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente