Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31041 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31041 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LUCERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME NOME era stata condannata per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore;
che la ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato generiche censure ch sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazio effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al d dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 d 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che, quanto alla regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, invocata dalla ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Cort va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all’art. 606, c 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un’autonoma valutazione fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME, Rv. 26417 che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione all’art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando p essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, 28957 del 03/04/2017, COGNOME e altri, Rv. 270108);
che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che «la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo d reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del “ne bis in idem” sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione” (Se n. 44610 del 21/09/2023, Rv. 285267; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, COGNOME, Rv. 274721); che, peraltro, nel caso in esame, la recidiva concretamente incide solo con riferimento al termin massimo; che il termine massimo di prescrizione (pari a dieci anni), iniziato a decorrere in epoc antecedente e prossima al 12 giugno 2015 e sospeso per complessivi 190 giorni, non risulta ancora decorso;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presid)ente