Ricorso Inammissibile: Quando il Passato Giudiziario Pesa sulla Pena
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4438/2024, ha chiarito i contorni del ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi di appello sono generici e la storia personale dell’imputato non gioca a suo favore. La decisione analizza un caso di rapina impropria, confermando come la recidività e i precedenti percorsi riabilitativi falliti possano precludere l’accesso a pene alternative, come la detenzione domiciliare. Questo provvedimento offre spunti fondamentali sull’importanza di formulare ricorsi specifici e sul peso della prognosi di riabilitazione nel sistema sanzionatorio.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del GUP del Tribunale di Cagliari, che riconosceva un individuo colpevole dei reati di rapina impropria e lesioni. La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi: contestava la qualificazione giuridica del reato di rapina e lamentava la mancata applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, bollandoli come manifestamente infondati e generici. Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla qualificazione giuridica della condotta, i giudici hanno osservato che l’appellante si era limitato a reiterare censure già ampiamente e correttamente esaminate e respinte nei gradi di merito. Il ricorso non si confrontava in modo puntuale e critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, un requisito essenziale per la sua ammissibilità. Un ricorso, per essere valido, deve contenere una critica specifica delle ragioni della decisione contestata, non una mera riproposizione di argomenti già vagliati.
Il Ruolo della Recidiva nel Diniego delle Misure Alternative
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato infondato. L’imputato contestava il diniego della detenzione domiciliare, una sanzione sostitutiva alla pena detentiva. La Cassazione ha validato la decisione dei giudici d’appello, i quali avevano motivato il rigetto sulla base di una prognosi negativa circa l’adeguatezza della misura. Tale prognosi non era arbitraria, ma fondata su elementi concreti: la recidività specifica del soggetto e le sue pregresse esperienze riabilitative, come la messa alla prova e la sospensione dell’esecuzione della pena, che si erano concluse con un fallimento. Questi elementi, secondo la Corte, dimostravano l’incapacità del ricorrente di aderire alle prescrizioni, rendendo la detenzione domiciliare una misura inadeguata a prevenire la commissione di nuovi reati.
Le Motivazioni della Decisione
Sulla base delle considerazioni esposte, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un duplice binario. Da un lato, un vizio procedurale: la genericità del primo motivo d’appello, che non ha permesso un vero e proprio confronto dialettico con la sentenza impugnata. Dall’altro, una valutazione di merito pienamente legittima da parte della Corte d’Appello, che ha correttamente ponderato gli elementi ostativi alla concessione di benefici, come la storia criminale e i fallimenti riabilitativi del condannato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce due principi cardine del nostro ordinamento processuale penale. In primo luogo, l’onere per chi impugna una sentenza di formulare critiche specifiche e pertinenti, pena la declaratoria di inammissibilità del ricorso. In secondo luogo, sottolinea come la valutazione per la concessione di sanzioni alternative non sia automatica, ma ancorata a una prognosi concreta sull’affidabilità del condannato, nella quale la recidività e il comportamento passato assumono un peso determinante. La condanna diventa così definitiva, e per il ricorrente si chiude ogni possibilità di rimettere in discussione la propria responsabilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: il primo motivo era generico e non contestava specificamente le argomentazioni della sentenza d’appello, mentre il secondo motivo, relativo alla mancata concessione di una sanzione sostitutiva, è stato ritenuto infondato.
Quali elementi hanno impedito la concessione della detenzione domiciliare?
La detenzione domiciliare non è stata concessa a causa di una prognosi negativa sull’adeguatezza della misura. Questa valutazione si basava su elementi concreti come la recidività specifica del ricorrente e il fallimento di precedenti percorsi riabilitativi (messa alla prova e sospensione dell’esecuzione della pena), che dimostravano la sua incapacità di rispettare le prescrizioni.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Con la dichiarazione di inammissibilità, la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4438 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4438 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Cagliari confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 11/6/2021, aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevol dei delitti di rapina impropria e lesioni, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia;
-rilevato che il primo motivo reitera in forma generica censure in ordine alla qualificaz giuridica della condotta sub a) analiticamente scrutinate e motivatamente disattese co corretti argomenti giuridici (pagg. 5-7), con i quali la difesa non si rapporta in termini
-che anche il secondo motivo relativo alla mancata applicazione della sanzione sostitutiv della detenzione domiciliare è destituito di fondamento, avendo i giudici d’appello chiarito la negativa prognosi di adeguatezza della pena alternativa poggia sulla recidività specifica prevenuto e su pregresse, fallite, esperienze riabilitative (messa alla prova e sospensi dell’esecuzione della pena), ritenute dimostrative dell’incapacità di adesione del ricor alle prescrizioni della misura invocata;
-ritenuto che, alla luce RAGIONE_SOCIALE consideraziow che precedono, il ricorso deve esse dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
GLYPH
La Consigliera estensore
Il Presidente