Ricorso inammissibile: la Cassazione su Recidiva e Attenuanti Generiche
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sui criteri di valutazione della recidiva e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Questa decisione sottolinea il rigore con cui la Suprema Corte esamina i motivi di impugnazione, ribadendo principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’appellante contestava principalmente due aspetti della decisione dei giudici di merito: in primo luogo, l’applicazione della recidiva, ritenuta ingiustificata; in secondo luogo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato i motivi proposti, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza di entrambi i motivi di ricorso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi, giungendo a conclusioni nette per ciascuno di essi.
Analisi della Recidiva e del Ricorso inammissibile
Sul primo punto, relativo alla recidiva, i giudici hanno ritenuto il motivo manifestamente infondato. La Corte ha ricordato che la valutazione sulla sussistenza della recidiva non può limitarsi a un esame superficiale della gravità dei fatti pregressi o del tempo trascorso. Al contrario, il giudice di merito deve compiere un’analisi concreta del rapporto tra il reato per cui si procede e le condanne precedenti. L’obiettivo è verificare se la condotta criminale passata sia sintomatica di una “perdurante inclinazione al delitto” che abbia agito come fattore criminogeno per la commissione del nuovo reato. La Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse correttamente applicato questo principio, rendendo il motivo di ricorso privo di fondamento.
Il Diniego delle Circostanze Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, riguardante le attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato e non consentito in sede di legittimità. La Cassazione ha evidenziato che la motivazione della Corte d’Appello era priva di evidenti illogicità. Inoltre, ha ribadito un principio fondamentale: per negare le attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso dagli atti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Una volta fornita tale valutazione, tutti gli altri elementi si considerano implicitamente superati o disattesi, senza necessità di una confutazione analitica.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma due importanti principi del diritto penale e processuale. In primo luogo, la valutazione della recidiva è un’indagine sostanziale sulla personalità criminale del reo e non un mero automatismo. In secondo luogo, il potere discrezionale del giudice di merito nel concedere o negare le attenuanti generiche è ampio, e il suo esercizio è difficilmente sindacabile in Cassazione se supportato da una motivazione logica e coerente, anche se sintetica. La declaratoria di inammissibilità e la conseguente condanna a un’ammenda servono anche da monito contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati.
Come deve essere valutata la recidiva dal giudice?
La valutazione non può basarsi solo sulla gravità dei reati precedenti o sul tempo trascorso, ma deve accertare in concreto se la condotta passata indica una ‘perdurante inclinazione al delitto’ che ha influenzato la commissione del nuovo reato.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve confutare tutti gli argomenti della difesa?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, anche senza analizzare e confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39036 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39036 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TAORMINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare pag. 2 della motivazione della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si p e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influit quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 1 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che fa riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
Il Consigliere Estensore Il GLYPH idente 1A