Ricorso Inammissibile: Quando le Motivazioni Non Bastano
L’esito di un processo penale può essere contestato attraverso vari gradi di giudizio, ma l’accesso alla Corte di Cassazione non è automatico. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa bloccare l’analisi di merito, specialmente quando i motivi addotti sono deboli. In questo caso, la Suprema Corte ha rigettato le doglianze di un imputato relative all’applicazione della recidiva e alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, confermando la condanna e aggiungendo ulteriori spese a carico del ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva rideterminato la pena per un imputato a 4 anni di reclusione e 400 euro di multa per un reato specifico, dopo aver dichiarato l’estinzione per prescrizione di un altro capo d’imputazione. L’imputato, ritenendo ingiusta la valutazione dei giudici di secondo grado, ha presentato ricorso per cassazione, basandolo su due argomenti principali:
1. Un vizio di motivazione e un’errata applicazione della legge riguardo alla recidiva (art. 99 c.p.).
2. Un ulteriore vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’obiettivo del ricorrente era ottenere una revisione della pena, sostenendo che la sua situazione personale e processuale fosse stata valutata in modo eccessivamente severo.
La Decisione della Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti entrambi manifestamente infondati, portando a una dichiarazione di inammissibilità. Questa decisione impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate, poiché i presupposti stessi dell’impugnazione sono stati giudicati carenti.
La Questione della Recidiva
Sul primo punto, la Corte ha osservato che la decisione dei giudici d’appello di non escludere la recidiva era stata adeguatamente motivata. La Corte territoriale aveva infatti fatto riferimento al “cospicuo numero di condanne già subite dall’imputato”. Secondo la Cassazione, questa argomentazione è priva di vizi logici o giuridici e giustifica pienamente il mantenimento dell’aggravante.
Le Circostanze Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche basandosi su due elementi chiave: i precedenti penali del ricorrente e l’intensità del dolo (l’intenzione cosciente e volontaria di commettere il reato). Inoltre, la Corte ha ritenuto irrilevante la confessione resa dall’imputato solo in sede di appello, considerandola tardiva e non indicativa di un “effettivo pentimento”, ma piuttosto una mossa strategica successiva alla condanna di primo grado.
Le Motivazioni alla Base dell’Inammissibilità
La Suprema Corte ha concluso che entrambi i motivi di ricorso erano manifestamente infondati. Le argomentazioni della Corte d’Appello sono state considerate complete, logiche e giuridicamente corrette. La decisione di rigettare le richieste dell’imputato non era arbitraria, ma basata su elementi concreti presenti nel fascicolo processuale, come i precedenti penali e la condotta tenuta.
La Cassazione ha sottolineato che non è suo compito rivalutare nel merito le scelte discrezionali del giudice dei gradi inferiori, a meno che queste non siano viziate da palesi errori di logica o di diritto, cosa che in questo caso non è avvenuta. Pertanto, il ricorso non superava la soglia minima per essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di ricorso inammissibile non è senza conseguenze. In base all’art. 616 del codice di procedura penale e richiamando una storica sentenza della Corte Costituzionale, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre a ciò, è stata imposta una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro da versare alla Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando si ritiene che l’impugnazione sia stata proposta senza una ragionevole probabilità di successo, ovvero “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”. La decisione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione è uno strumento per far valere vizi di legittimità concreti, non un terzo grado di giudizio per tentare di ottenere una valutazione dei fatti più favorevole.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi presentati (sulla recidiva e sulle attenuanti generiche) sono stati ritenuti manifestamente infondati, ovvero privi di qualsiasi evidente fondamento logico o giuridico.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla richiesta di escludere la recidiva?
La Corte ha confermato la decisione del giudice d’appello, ritenendo che il rifiuto di escludere la recidiva fosse correttamente motivato dal cospicuo numero di condanne precedenti a carico dell’imputato.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso senza fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24621 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24621 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il 3 marzo 2023 la Corte d’appello di Napoli, dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo A) dell’imputazione perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminava la pena inflitta dal Tribunale di Torre Annunziata il giorno 2q novembre 2015 ad COGNOME NOME in complessivi anni 4 di reclusione ed C 400 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato di cui al capo B);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati;
che con il primo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge con riferimento alla applicazione della recidiva di cui all’art. 99 cod. pen.;
che con il secondo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con argomentazione priva di vizi logici o giuridici ha rigettato l’invocata esclusione della recidiva dando rilievo al cospicuo numero di condanne già subite dall’imputato;
che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte d’appello ha escluso l’applicazione delle circostanze attenuati generiche sulla scorta dei precedenti gravanti in capo al ricorrente ed alla intensità de dolo riscontrato nella condotta contestata che non può ritenersi mitigata dalle dichiarazioni confessorie rese dal prevenuto in quanto le stesse, intervenute solo in .sede di gravame e dopo la condanna riportata in primo grado non 1.; ex appaionovdi un effettivo pentimento;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.