Ricorso inammissibile: la Cassazione sui requisiti di specificità
L’ordinanza in esame offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, sottolineando come la genericità dei motivi conduca inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha esaminato il caso di due soggetti condannati per tentata sostituzione di persona, i cui motivi di gravame, relativi alla recidiva e al diniego delle attenuanti generiche, sono stati giudicati privi della necessaria specificità.
I fatti del caso: la condanna in Appello
Due persone ricorrevano in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che, riformando la decisione di primo grado, aveva riqualificato i fatti come delitto tentato di sostituzione di persona in concorso, rideterminando la pena. I ricorrenti lamentavano principalmente due aspetti: l’errata applicazione della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’analisi della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. L’analisi della Corte si è concentrata sulla manifesta infondatezza e sulla genericità delle doglianze presentate, ribadendo principi consolidati in materia processuale.
La valutazione della recidiva
Il primo motivo, relativo alla contestazione della recidiva, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Suprema Corte ha chiarito che la valutazione dei giudici di merito non si è basata su un automatismo, ma su un’analisi concreta e approfondita ai sensi dell’art. 133 del codice penale. I giudici hanno esaminato il rapporto specifico tra il reato per cui si procedeva e le condanne precedenti, concludendo che queste ultime erano indicative di una ‘perdurante inclinazione al delitto’. I numerosi precedenti penali degli imputati, secondo la Corte, dimostravano una ‘estrema e specifica pericolosità’, giustificando pienamente il riconoscimento della recidiva come fattore criminogeno che ha influito sulla commissione del nuovo reato.
La genericità del motivo sulle attenuanti
Anche il secondo motivo, riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha rilevato che il ricorso si limitava a prospettare deduzioni vaghe e prive delle necessarie ragioni di diritto e di fatto. Inoltre, è stato sottolineato che le ragioni del diniego delle attenuanti erano già desumibili dal complesso della motivazione della sentenza d’appello. Aspetto cruciale, la Corte ha evidenziato che già l’atto di appello originario era generico su questo punto. Tale ‘genericità genetica’ rende la doglianza inammissibile anche in sede di legittimità, poiché il ricorso in Cassazione non può sanare le lacune dell’atto di gravame precedente.
Le motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi cardine del diritto processuale penale. La motivazione principale dietro la declaratoria di inammissibilità risiede nella necessità che i motivi di ricorso siano specifici, chiari e pertinenti. Un ricorso non può limitarsi a una critica generica della sentenza impugnata, ma deve individuare con precisione il vizio di legge o di motivazione, fornendo argomentazioni a supporto. Nel caso della recidiva, la Corte ha ribadito che la sua applicazione non è automatica, ma richiede una valutazione del giudice sul nesso tra i precedenti e il nuovo reato, come correttamente avvenuto nel caso di specie. Per quanto riguarda le attenuanti, la genericità del motivo impedisce alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità, trasformando il ricorso in un tentativo di ottenere una nuova e non consentita valutazione del merito.
Le conclusioni
In conclusione, questa ordinanza riafferma che la strada del ricorso in Cassazione è preclusa a chi presenta motivi generici e non adeguatamente argomentati. La specificità dei motivi non è un mero requisito formale, ma una condizione sostanziale per consentire alla Suprema Corte di esercitare il proprio controllo di legittimità. La decisione insegna che una difesa efficace deve essere precisa fin dai primi gradi di giudizio, poiché le omissioni e le genericità commesse in appello non possono essere sanate in Cassazione. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende rappresenta la sanzione per l’abuso dello strumento processuale attraverso la proposizione di un ricorso privo dei requisiti minimi di ammissibilità.
Per quale motivo la Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso sulla recidiva?
La Cassazione lo ha ritenuto infondato perché la valutazione dei giudici di merito non si basava solo sulla gravità dei fatti, ma su un’analisi concreta, basata sui criteri dell’art. 133 cod. pen., del rapporto tra il reato attuale e le condanne precedenti, dalle quali emergeva un’estrema pericolosità degli imputati e una loro perdurante inclinazione al delitto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile riguardo alla richiesta di attenuanti generiche?
È stato giudicato inammissibile perché il motivo era generico, vago e privo di specifiche ragioni di diritto e di fatto. Inoltre, la genericità era già presente nell’atto di appello originale, rendendo la doglianza geneticamente inammissibile anche in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11437 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11437 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a CASTEL DI SANGRO il 18/08/1966
NOME COGNOME nato a CASALBORDINO il 18/03/1967
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, che, in riforma della sentenza del giudice di prime cure, ha riqualificato il fatto nel delitto tentato di sostituzione di persona in concorso, con conseguente rideterminazione della pena;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge in relazione alla contestata recidiva, è manifestamente infondato, posto che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice” (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419); nel caso di specie, dai numerosi precedenti penali emergeva, infatti, un’estrema e specifica pericolosità degli imputati;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere non specifico perché prospetta deduzioni vaghe e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggano le richieste, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, atteso che le ragioni del dinieg possono evincersi dal complesso dell’articolato della sentenza di merito e, in particolare, da pag. 6 del provvedimento impugnato (relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego della condizione di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.). In ogni caso, l’atto di appello, ab origine, non era specifico sul punto e la genericità del motivo di gravame rende geneticamente inammissibile, in cassazione, la doglianza che investa una carenza di motivazione, in proposito, eventualmente ascrivibile alla sentenza del giudice di appello;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proces e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 26 febbraio 2025
OEPOS!TA
I! Presidente
A GLYPH