Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma Recidiva e Nega le Attenuanti
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel giudizio di Cassazione, segnalando che le argomentazioni della difesa non hanno superato il vaglio di legittimità. Con la presente ordinanza, la Suprema Corte offre un chiaro esempio di come la reiterazione dei motivi di appello e la corretta valutazione della pericolosità sociale del reo conducano a una tale pronuncia, specialmente in relazione a istituti come la recidiva e le circostanze attenuanti generiche.
I Fatti del Caso: Evasione dagli Arresti Domiciliari
Il caso trae origine da una condanna per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. L’imputato, già sottoposto a misura cautelare, si era allontanato dalla propria abitazione. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, respingendo le richieste della difesa volte a escludere l’aggravante della recidiva e a ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non concedere un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta la conferma definitiva della condanna emessa dalla Corte d’Appello e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La Suprema Corte ha ritenuto che i motivi presentati non fossero idonei a scalfire la logicità e la correttezza giuridica della sentenza impugnata.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
L’ordinanza chiarisce in modo puntuale le ragioni che fondano la declaratoria di inammissibilità. La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
Reiterazione dei Motivi di Appello
In primo luogo, i giudici hanno rilevato che i motivi del ricorso erano meramente “reiterativi delle doglianze formulate nell’atto di appello”. In altre parole, la difesa si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove censure specifiche contro la logica giuridica della sentenza di secondo grado. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice della legittimità: il suo compito non è rivalutare i fatti, ma controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione sia logica e non contraddittoria. Un ricorso che chiede una nuova valutazione dei fatti è, per sua natura, inammissibile.
La Valutazione sulla Recidiva e le Attenuanti
In secondo luogo, la Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito fosse adeguatamente motivata. La sentenza d’appello aveva correttamente evidenziato che:
1. Le modalità del fatto: l’evasione era stata commessa con lo scopo specifico di minacciare e ingiuriare la ex fidanzata.
2. La vicinanza temporale: il breve lasso di tempo trascorso dal reato precedente dimostrava una “maggiore attitudine a delinquere” del soggetto.
Questi due elementi, secondo la Cassazione, giustificavano pienamente sia la contestazione della recidiva, sia il diniego delle attenuanti generiche (ex art. 62 bis c.p.), che presuppongono una valutazione positiva della personalità del reo. La motivazione della Corte d’Appello è stata quindi giudicata “non illogica” e, di conseguenza, non sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione deve attaccare vizi specifici della sentenza impugnata (violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione) e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile sottolinea come la valutazione del giudice di merito sulla personalità dell’imputato, se basata su elementi concreti e spiegata in modo logico, sia difficilmente censurabile in Cassazione. La propensione a delinquere, desunta da fatti oggettivi come le modalità del reato e la storia criminale del soggetto, costituisce un fondamento solido per negare benefici come le attenuanti generiche e confermare la recidiva.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi proposti erano una semplice ripetizione delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza individuare specifici vizi di legittimità o illogicità nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi hanno giustificato la conferma della recidiva?
La conferma della recidiva è stata giustificata dalla maggiore attitudine a delinquere del soggetto, dimostrata sia dalle modalità del fatto (evasione per minacciare la ex fidanzata) sia dal breve lasso di tempo trascorso dal precedente reato.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché gli stessi elementi usati per confermare la recidiva, in particolare lo scopo del reato e la vicinanza con quello precedente, dimostravano una immeritevolezza del soggetto a ricevere tale beneficio, che richiede una valutazione positiva della sua personalità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7592 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7592 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 30/09/1995
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per evasione dagli arresti domiciliari – deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti, relativi alla mancata esclusione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, risultano reiterativi delle doglianze formulata nell’atto di appello alle quali la sentenza ha dato adeguata risposta, rilevando che la modalità del fatto, commesso allo scopo di minacciare e ingiuriare la ex fidanzata e il breve lasso di tempo trascorso dal precedente reato danno conto della maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto, idonea a giustificare la contestata recidiva; elementi, questi, che per altro verso dimostrano l’immeritevolezza delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. Motivazione, sotto entrambi i profili, non illogica e dunque non sindacabile in questa sede;
Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025