Ricorso Inammissibile: Quando la Recidiva Impedisce la Prescrizione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia penale: la presenza di una recidiva qualificata può rendere un ricorso inammissibile se volto a ottenere la prescrizione del reato. Questa decisione sottolinea come la precedente condotta criminale di un imputato abbia un peso determinante non solo sulla quantificazione della pena, ma anche sulla possibilità di estinguere il reato per il decorso del tempo.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava, in sostanza, la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. A suo avviso, il tempo trascorso dalla commissione del fatto era sufficiente a determinare la fine del procedimento penale senza una condanna definitiva.
Tuttavia, nei gradi di merito era stata accertata e ritenuta la sussistenza della recidiva reiterata, una circostanza aggravante prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, che si applica a chi commette un nuovo delitto non colposo dopo essere già stato condannato per altri delitti della stessa indole.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno chiarito che la contestazione mossa dal ricorrente era palesemente errata proprio alla luce della recidiva contestata e ritenuta. La declaratoria di prescrizione, infatti, trova un ostacolo insormontabile nella presenza di questa specifica aggravante.
La conseguenza di tale decisione non è stata solo la conferma del provvedimento impugnato, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili che intasano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni: Il Ruolo Ostativo della Recidiva
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione e applicazione dell’art. 99, comma 4, del codice penale. La legge prevede che la recidiva reiterata comporti conseguenze particolarmente severe per l’imputato. Una di queste è proprio l’impedimento alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il legislatore ha inteso, con questa norma, sanzionare più gravemente chi dimostra una persistente inclinazione a delinquere, negandogli i benefici che la legge concede ad altri.
La Corte, pertanto, non ha fatto altro che applicare un principio consolidato: se nel processo viene correttamente accertata la recidiva qualificata, il giudice non può dichiarare prescritto il reato, anche se i termini ordinari sarebbero decorsi. Il ricorso, che ignorava questo dato normativo e processuale, è stato quindi giudicato privo di qualsiasi fondamento giuridico.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la recidiva non è una mera formalità, ma un istituto con implicazioni sostanziali e procedurali di grande rilievo. Per chi si trova ad affrontare un procedimento penale, la presenza di precedenti condanne, specialmente se per reati della stessa natura, può precludere l’accesso a istituti favorevoli come la prescrizione. La decisione serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere fondato su motivi solidi e pertinenti, altrimenti il rischio non è solo il rigetto, ma anche una condanna economica che si aggiunge alle conseguenze del processo principale. La manifesta infondatezza, come in questo caso, porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La contestazione relativa alla mancata declaratoria di prescrizione era palesemente errata alla luce della recidiva contestata all’imputato.
In che modo la recidiva ha influenzato la decisione?
La presenza della recidiva qualificata, ai sensi dell’art. 99, comma 4, del codice penale, è stata l’elemento decisivo. Questa circostanza, secondo la legge, impedisce al giudice di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, rendendo quindi infondata la doglianza del ricorrente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36527 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36527 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato nel censurare la macata declaratoria di prescrizione in presenza della ritenuta recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24.10.2025