Ricorso inammissibile per reazione a procedura esecutiva: l’analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato un ricorso inammissibile, consolidando principi fondamentali in materia di reazioni a provvedimenti giudiziari e sui limiti delle cause di giustificazione. Il caso riguarda un gruppo di imputati che avevano impugnato la sentenza di condanna della Corte d’Appello, sostenendo che la loro condotta fosse una reazione a un comportamento ritenuto persecutorio, derivante da una procedura esecutiva successivamente annullata in sede civile. Questa decisione offre spunti cruciali sull’autonomia del giudizio penale rispetto a quello civile e sui requisiti per un ricorso valido in Cassazione.
I fatti del caso
I ricorrenti avevano proposto appello avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno, che li aveva condannati per una condotta violenta. La linea difensiva si basava principalmente sull’idea che le loro azioni fossero una risposta a una procedura esecutiva che percepivano come ingiusta e persecutoria. A sostegno della loro tesi, evidenziavano che la stessa procedura era stata poi annullata dalla Corte di Cassazione civile. Sulla base di ciò, chiedevano il riconoscimento di una causa di giustificazione (esimente), la qualificazione del fatto come di particolare tenuità, la concessione delle attenuanti generiche e, per alcuni di loro, l’applicazione di pene sostitutive.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha rigettato completamente le argomentazioni difensive, dichiarando tutti i ricorsi inammissibili. Di conseguenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una serie di valutazioni precise che confermano l’operato della Corte d’Appello e ribadiscono i paletti procedurali e sostanziali del giudizio di legittimità.
Le motivazioni della pronuncia sul ricorso inammissibile
La Corte ha articolato le sue motivazioni su più fronti, smontando punto per punto i motivi del ricorso.
### Ripetitività e genericità dei motivi
In primo luogo, la Cassazione ha qualificato i ricorsi come una ‘pedissequa riproduzione’ di censure già adeguatamente analizzate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo è un motivo classico che porta a dichiarare un ricorso inammissibile: l’appello in sede di legittimità non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni, ma deve individuare vizi specifici (di legge o di motivazione) nella sentenza impugnata.
### Esclusione dell’esimente e della scarsa offensività
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di escludere l’applicazione di una causa di giustificazione (esimente), anche nella sua forma putativa. Inoltre, ha ritenuto insussistenti i presupposti per considerare il fatto di ‘scarsa offensività’ secondo l’art. 131 bis c.p., data la natura reiterata e grave delle condotte contestate. Anche le attenuanti generiche sono state negate, sia per la presenza di precedenti penali a carico di alcuni imputati, sia per l’assenza generale di elementi positivi da valorizzare.
### Irrilevanza del giudizio civile
Un punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra il procedimento penale e quello civile. La Corte ha stabilito che l’annullamento della procedura esecutiva in sede civile è irrilevante ai fini del giudizio penale. La motivazione è cruciale: la Corte d’Appello aveva correttamente rilevato che la condotta violenta degli imputati era ‘priva del requisito dell’immediatezza’ rispetto al provvedimento giudiziario che si stava eseguendo. In altre parole, la reazione non è stata una difesa istantanea a un’aggressione ingiusta, ma un’azione non giustificabile secondo i canoni penalistici.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine: l’autonomia del processo penale. L’esito favorevole di un giudizio civile o amministrativo non si traduce automaticamente in una causa di non punibilità in sede penale. Per invocare una causa di giustificazione, come la legittima difesa, è necessario che ne sussistano tutti i requisiti specifici, tra cui l’immediatezza della reazione. La decisione sottolinea inoltre che il ricorso in Cassazione deve presentare critiche mirate e non può limitarsi a ripetere argomenti già vagliati, pena la sua inammissibilità. Per i cittadini, ciò significa che una reazione a un atto dell’autorità percepito come ingiusto deve sempre avvenire nei binari della legalità, non potendo trascendere in condotte penalmente rilevanti.
Perché il ricorso degli imputati è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché è stato ritenuto una mera riproduzione di argomentazioni già correttamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove e specifiche questioni di legittimità.
L’annullamento della procedura esecutiva in sede civile ha avuto un impatto sulla decisione penale?
No, non ha avuto alcun impatto. La Corte di Cassazione ha specificato che l’esito del giudizio civile è irrilevante, in quanto la condotta violenta degli imputati mancava del requisito dell’immediatezza rispetto all’ordine giudiziario che si stava eseguendo, un elemento essenziale per poter invocare una causa di giustificazione.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche o riconosciuta la particolare tenuità del fatto?
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa a causa della gravità e della reiterazione delle condotte. Le attenuanti generiche sono state negate sia per i precedenti penali di alcuni degli imputati, sia per l’assenza complessiva di elementi positivi e meritevoli di valutazione a favore di tutti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9844 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9844 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a SALERNO il 29/12/1983 COGNOME nato a VIETRI SUL MARE il 07/03/1947 COGNOME NOME nato a BATTIPAGLIA il 06/12/1990 COGNOME NOME nato a BATTIPAGLIA il 23/12/1987 COGNOME NOME nato a SALERNO il 10/02/1960
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e la memoria del comune difensore che, soprattutto a sostegno del primo motivo di ricorso, rileva come le ragioni degli imputati hanno trovato conferma in sede di legitt avendo a Corte di cassazione civile annullato la procedura esecutiva alla base della condott costituente reazione a comportamento ritenuto persecutorio
OSSERVA
Ritenuto che tutti i motivi dei ricorsi costituiscono pedissequa riproduzione di cens adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha correttamente escluso l’ipotizzata esimente di cui all’art. 59 cd. pen. anche nella forma putativa da parte di tutti gli impu sussistenza dei presupposti per ritenere i fatti, reiterati e gravi, di scarsa offensività ex art. 131 bis cod. pen. o gli imputati, con la eccezione di COGNOME NOMECOGNOME meritevoli delle circosta attenuanti generiche non solo sul presupposto di plurimi precedenti penali cui risultano grav NOME e NOME COGNOME ma anche per l’assenza di elementi utili valorizzabili per tutti imputati;
rilevato che analogo limite incontra la dedotta omessa previsione di pena sostitutiva i favore di COGNOME NOME e NOME, correttamente esclusa sia perché genericamente formulata, sia in ragione della prognosi negativa alla luce del curriculum criminale dei richiedenti;
rilevato che nessun rilievo assume il differente esito del giudizio civile, tuttora in c tenuto conto che la Corte di appello ha comunque rilevato come la condotta violenta posta in essere a presidio dei beni fosse priva del requisito dell’immediatezza rispetto al provvedime giudiziario che si andava ad eseguire;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025.