Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28074 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28074 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SOLARINO il 26/05/1967
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME e le conclusioni,
con allegata nota spese, della parte civile;
considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi
della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c)
proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances
presentati alla Corte d’appello; in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi, aspecifici in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione
di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n.
20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
COGNOME Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.
259425 – 01);
osservato che, in ogni caso, la Corte ha fornito risposta congrua su ogni
doglianza oggetto dei motivi di ricorso:
(i) evidenziando (pg. 5) la natura callida, decettiva ed intenzionale della condotta posta in essere dall’imputato, che consente e comporta il distinguishing tanto rispetto al mero inadempimento che alla insolvenza fraudolenta;
(ii) ribadendo la natura aggravata della condotta (pg. 6), essendosi l’intera contrattazione svoltasi online ed a distanza;
ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non possono essere liquidate spese alla parte civile, che si è limitata nella memoria a chiedere la conferma della pronuncia appellata, senza alcuno sforzo argomentativo (Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 – 01);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese.
Così deciso, il 1 luglio 2025.