Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna per Rapina
Recentemente, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di rapina, emettendo un’ordinanza che chiarisce i limiti del giudizio di legittimità e i criteri per la valutazione della gravità di un reato. La decisione evidenzia come un ricorso inammissibile non possa essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito. Analizziamo i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso: una Rapina e l’Identificazione
I fatti alla base della vicenda riguardano una rapina commessa ai danni di una persona. L’imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso in Cassazione. La condanna si fondava su prove solide: la vittima aveva riconosciuto con certezza il suo aggressore, avendolo notato poco prima del fatto mentre si trovava in una piazza cittadina. L’identificazione, anche fotografica, era stata confermata da un amico della vittima e si basava su molteplici elementi, tra cui le fattezze del volto, la corporatura, la voce e un cappuccio indossato dall’aggressore. Inoltre, le telecamere di sorveglianza della zona avevano ripreso l’imputato e la vittima mentre si dirigevano verso il luogo dell’aggressione, dove poi era stato ritrovato il portafoglio della persona offesa.
L’Appello e i Motivi del Ricorso Inammissibile
L’imputato ha basato il suo ricorso in Cassazione su due motivi principali, entrambi respinti dalla Corte.
La Contestazione sulla Valutazione delle Prove
Il primo motivo contestava l’attendibilità delle dichiarazioni della vittima (costituita parte civile). La difesa mirava a ottenere una riconsiderazione dei fatti, proponendo una valutazione delle prove diversa da quella operata dalla Corte d’Appello. Questo tentativo è stato giudicato inammissibile, poiché la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare il merito della vicenda, ma solo di controllare la corretta applicazione della legge.
La Richiesta dell’Attenuante per Lieve Entità
Il secondo motivo censurava la mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall’articolo 628, comma 1, del codice penale. La difesa sosteneva che, alla luce di un recente intervento della Corte Costituzionale, tale attenuante dovesse essere riconosciuta.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile con motivazioni chiare e precise. In primo luogo, ha ribadito che il giudizio di legittimità non consente una ‘rilettura’ degli elementi di fatto. La valutazione delle prove è riservata esclusivamente al giudice di merito, e in questo caso la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esente da vizi logici o giuridici. La Corte ha sottolineato la coerenza delle prove, tra cui l’identificazione certa da parte della vittima e le conferme video.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno spiegato che la Corte d’Appello aveva correttamente escluso la lieve entità del fatto basandosi su elementi concreti: la gravità delle lesioni subite dalla vittima, il fatto che quest’ultima fosse una persona ultrasessantacinquenne e che l’oggetto della rapina non fosse solo denaro contante, ma anche documenti personali e una tessera bancomat. Questi elementi, nel loro complesso, impedivano di qualificare il reato come di lieve entità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame rappresenta un’importante conferma dei principi che regolano il processo penale. Stabilisce che non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione come un terzo grado di giudizio sul merito, ma solo per contestare errori di diritto. Inoltre, chiarisce che la valutazione sulla lieve entità di un reato come la rapina deve tenere conto di tutti gli aspetti della condotta, inclusa l’età e la vulnerabilità della vittima e la natura dei beni sottratti. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a riprova delle conseguenze negative di un ricorso inammissibile.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove, come la testimonianza della vittima?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove. Il suo ruolo è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge. Un ricorso che mira a una ‘rilettura’ dei fatti è considerato inammissibile.
Quando una rapina può essere considerata di ‘lieve entità’ per ottenere una riduzione della pena?
Secondo questa decisione, non si può riconoscere la lieve entità se il reato presenta elementi di gravità, come in questo caso: la vittima era ultrasessantacinquenne e l’impossessamento ha riguardato non solo denaro, ma anche documenti personali e una tessera bancomat.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 268 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 268 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a GORIZIA il 12/06/1985
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’attendibilità dichiarazioni della parte civile, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione divers quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuri esplicitato le ragioni del suo convincimento, rilevando che: a) la persona offesa si è detta tutto certa che a commettere la rapina sia stato l’uomo che aveva visto precedentemente, mentre transitava a piedi a INDIRIZZO; b) l’individuazione fotografica compiuta d persona offesa e dall’amico è stata eseguita sulla base di svariati elementi, tra cui le fatt del volto, la corporatura, la voce e il cappuccio, e in più sedi con esito convergente e univo c) l’audizione della teste COGNOME appare del tutto superflua posto che quest’ultima non assistito all’aggressione; d) le telecamere di sorveglianza acquisite confermano la ricostruzi operata dalla vittima, mostrando dapprima tre persone (l’imputato, la persona offesa l’COGNOME) che transitano verso il centro di INDIRIZZO e, successivamente, due sogg (l’imputato e la persona offesa) che camminano verso il luogo in cui si è verific l’aggressione ed è stato rinvenuto il portafoglio della vittima;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli el di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riserv giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 628 co. 1 cod. pen. (a seguito dell’intervento della Costituzionale di cui alla sentenza n. 86 del 2024), è manifestamente infondato in quanto l motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui evidenzia, oltre la gravità delle les che il fatto è stato commesso nei confronti di una persona ultrasessantacinquenne e che l’impossessamento ha avuto ad oggetto non solo denaro contante, ma anche i documenti e la tessera bancomat, non consente di riconoscere la lieve entità del fatto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presideht