Ricorso Inammissibile per Rapina: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Appello
Con la recente ordinanza n. 34954 del 2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in materia penale, confermando un principio fondamentale: non è possibile utilizzare il giudizio di legittimità per ottenere una nuova valutazione dei fatti. Il caso in esame ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile rapina, poiché il motivo di impugnazione era stato ritenuto troppo generico e mirava a un riesame del merito, precluso alla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine dalla condanna per il reato di rapina emessa dalla Corte di Appello di Milano. L’imputato, non accettando la qualificazione giuridica del fatto, ha presentato ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza era incentrato sulla richiesta di riqualificare il reato contestato, sostenendo che gli eventi avrebbero dovuto essere inquadrati nelle meno gravi fattispecie di furto e percosse.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile Rapina
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un punto cruciale: l’aspecificità del motivo presentato. Secondo i giudici, il ricorrente non ha mosso una critica circostanziata e specifica alla motivazione della sentenza d’appello, limitandosi a riproporre una diversa interpretazione dei fatti.
L’Aspecificità come Causa di Inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve attaccare la sentenza precedente su punti di diritto o vizi logici evidenti. Un motivo è ‘aspecifico’ quando non si confronta con la reale argomentazione dei giudici di merito, ma si limita a lamentare genericamente la decisione senza indicare dove e perché essa sarebbe errata in punto di diritto o manifestamente illogica. Questo è esattamente ciò che è accaduto nel caso di specie, rendendo il ricorso inammissibile rapina.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha sottolineato come i giudici di appello avessero già fornito una motivazione ‘esaustiva e conforme alle risultanze processuali’. La sentenza impugnata aveva indicato una ‘pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di rapina’, utilizzando argomenti logici e giuridici corretti.
La Corte ha ribadito che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito è insindacabile in sede di legittimità, a meno che non emergano profili di palese contraddittorietà o manifesta illogicità. Nel caso in esame, la valutazione dei fatti compiuta dalla Corte d’Appello era stata ritenuta fondata e razionale, e pertanto non censurabile in Cassazione. Il ricorso, di conseguenza, si traduceva in una inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non un terzo grado di merito. Chi intende impugnare una sentenza di condanna deve formulare motivi specifici, che evidenzino errori di diritto o vizi logici macroscopici nel ragionamento del giudice precedente. Limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove non è sufficiente. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, per il ricorrente, non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un monito sull’importanza di presentare ricorsi fondati e correttamente formulati.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo, relativo alla riqualificazione del reato, è stato ritenuto ‘aspecifico’. L’imputato non ha criticato in modo specifico la logica e le basi giuridiche della sentenza d’appello, ma ha richiesto una semplice rivalutazione dei fatti.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o i fatti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna per rapina, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa dell’inammissibilità del suo ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34954 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nei reati di furto e percos aspecifico;
che, nella specie, i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi ido dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di rapina pag. 4 della sentenza impugnata) con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. S U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145; Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, COGNOME, Rv. 285190; Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e del razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termin contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 glio 2024.