Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio in un Caso di Rapina
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile e ribadisce i confini invalicabili del giudizio di legittimità. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna per rapina aggravata a carico di tre imputati, chiarendo perché le loro doglianze non potessero trovare accoglimento. Analizziamo la vicenda per comprendere i principi applicati.
I Fatti del Processo
Tre soggetti venivano condannati in primo grado, con sentenza confermata in appello, per i reati di rapina aggravata in concorso e porto abusivo di armi improprie. La Corte d’Appello di Napoli aveva ritenuto provata la loro colpevolezza sulla base di un solido quadro probatorio. In particolare, erano state considerate decisive le dichiarazioni delle persone offese e un complesso di circostanze fattuali.
Le aggravanti contestate erano numerose e significative: il reato era stato commesso da più persone riunite, con la partecipazione di un minorenne, in orario notturno, sfruttando le condizioni di minorata difesa delle vittime e con l’uso di armi. Questi elementi avevano contribuito a definire la gravità della condotta e a giustificare la pena inflitta.
Le Censure e il Ricorso Inammissibile in Cassazione
Gli imputati hanno presentato un ricorso congiunto alla Corte di Cassazione, sollevando censure che la Suprema Corte ha definito ‘promiscue’ e ‘generiche’. In sostanza, gli appellanti non hanno evidenziato vizi di legge nella sentenza impugnata, ma hanno tentato di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, riproponendo questioni già esaminate e respinte motivatamente dalla Corte d’Appello.
Questo approccio è la causa principale che porta a un ricorso inammissibile. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove (come l’attendibilità di un testimone o la sussistenza di un fatto), ma un giudice di ‘legittimità’, il cui compito è verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha sviluppato un ragionamento chiaro e lineare. In primo luogo, ha confermato la bontà del percorso argomentativo della Corte d’Appello, giudicandolo privo di ‘frizioni logiche’. La decisione di secondo grado aveva adeguatamente scrutinato e disatteso i rilievi difensivi, sia riguardo all’attendibilità delle vittime, sia sulla sussistenza delle circostanze aggravanti.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato come le affermazioni difensive, ad esempio sulla presunta assenza di armi, fossero del tutto ‘apodittiche’, ovvero prive di qualsiasi riscontro probatorio. Inoltre, è stato validato il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato elementi ostativi come le modalità della condotta, la gravità del danno e l’allarmante causale del reato dichiarata dagli stessi imputati.
La richiesta della difesa di riconsiderare elementi come la parziale confessione o il risarcimento del danno è stata respinta, poiché si trattava di una sollecitazione a una rivalutazione di profili già correttamente apprezzati, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende. 
Questa ordinanza è emblematica perché insegna una lezione fondamentale sul processo penale: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su specifici vizi di legge o di motivazione (illogicità manifesta), non su un generico dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Tentare di ottenere una terza valutazione nel merito porta, come in questo caso, a un esito prevedibile: un ricorso inammissibile e un’ulteriore condanna economica per gli imputati.
 
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte erano generiche, confuse e non evidenziavano vizi di legge, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti già correttamente esaminati e decisi dalla Corte d’Appello, attività preclusa in sede di legittimità.
Quali circostanze aggravanti sono state considerate determinanti nel caso?
Le aggravanti considerate sono state la commissione del reato da più persone riunite, la partecipazione di un soggetto minorenne, l’aver agito in orario notturno, lo sfruttamento delle condizioni di minorata difesa delle vittime e l’uso di armi.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare elementi come la confessione parziale o il risarcimento del danno?
No, sulla base di questa ordinanza, non è possibile. La richiesta di rivalutare elementi di fatto già apprezzati dai giudici di merito, come il valore di una confessione parziale o di un risarcimento ai fini delle attenuanti, costituisce un’istanza sul merito della causa, che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4439 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4439  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 28/10/2022, aveva riconosciuto gli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME colpevoli dei reati di rapina aggravata in concorso e porto abusivo di armi impropria, condannandoli alla pena ritenuta di giustizi
-letto il ricorso congiunto;
-rilevato che le censure proposte, invero promiscue e per molti versi generiche, reiteran rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso con un percorso argomentativo privo di frizioni logiche sia con riguardo all’attendibilità delle che alla sussistenza dell’articolato apparato circostanziale, stante la commissione dei fat più persone riunite, avvalendosi di un soggetto minore d’età, in tempo di notte e sfruttan le condizioni di minorata difesa delle vittime nonché con l’uso di armi. La ricostruzione fatto alla stregua delle dichiarazioni dei denunzianti non è scalfita dagli assunti difens tutto apodittici, in ordine al mancato uso di armi improprie nell’azione delittuosa;
-considerato che i giudici territoriali hanno dato ampio conto (pag. 5) delle ragio fondamento del diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti valorizzando in senso ostativo sia le modalità della condotta che la gravità del danno nonch la allarmante causale dichiarata dagli imputati in sede di interrogatorio; che, pertant difesa sollecita una rivalutazione di profili già correttamente apprezzati, quali la pa confessione e il risarcimento del danno, a fronte di un giudizio di congruità del trattam sanzionatorio irrogato in primo grado non suscettibile di censura in questa sede;
ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono esse dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M..
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
La Consigliera estensore
Il Presidente