Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34637 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34637 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a VERONA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BENTIVOGLIO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BOLOGNA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a LCOGNOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a LUGO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/3/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L.
137/2020 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna con sentenza del 19/3/2024 in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 6/7/2021, che aveva condanNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per i
reati loro ascritti, riduceva ad euro mille la somma al cui pagamento era subordinata la sospensione condizionale della pena per NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, confermando nel resto sentenza.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo del comun difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad unico moti articolato sotto un duplice profilo, con cui deducono la violazione dell’art comma 1, lett. e), cod. proc. pen, per mancanza della motivazione. Ritiene difesa che, quanto alla minaccia, la Corte territoriale non ha considerato persona offesa non si è sentita intimorita e che l’estensione della responsab tutti gli imputati a titolo di rafforzamento del proposito criminoso solo per appartenenza al gruppo è operazione ermeneutica errata, tenuto conto che concorso ai sensi dell’art. 110 cod. pen. esige un contributo causale, che ne di specie non si ravvisa; con riferimento alla circostanza aggravante di cui a 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., osserva che nel caso di specie non configurabile, atteso che l’esercizio commerciale danneggiato è protetto da cancello esterno e da fittoni di cemento, nonché sorvegliato da telecamere, la conseguenza che non può dirsi esposto alla pubblica fede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo cui è affidato il ricorso è inammissibile, per non es consentito sotto plurimi profili, atteso che reitera pedissequamente le argomentazioni prospettate alla Corte territoriale e da questa respinte motivazione congrua ed immune da vizi di manifesta illogicità, è costituito doglianze in fatto ed è, altresì, aspecifico.
La sentenza impugnata, in punto di responsabilità, costituisce una c doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unic corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da della sentenza d’appello a quella dei Tribunale, sia l’ulteriore parametro cos dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutaz delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, COGNOME, Rv. 280654 – 01; Sez. n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 – 01).
1.1. Tanto premesso, rileva il Collegio che, con riferimento al concorso de odierni ricorrenti nel reato di minaccia aggravata di cui al capo 1) e ricorrenza della circostanza aggravante contestata al capo 2), il rico costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigura
rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindac legittimità.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducib giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processu quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legitti infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dai ricorrenti, che si in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compe probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazion compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è qu di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della C cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, tratt di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto c controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizio ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomenta rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di al predetti vizi dal testo impugNOME o da altri atti del processo, ove specific indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la dec insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01 Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01; Sez. 2, 9106 del 12/2/21, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019 S., Rv. 277758 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revision giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento può, quindi, estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispet quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricer una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce un censura di fatto sul profilo specifico dell’affermazione di responsa dell’imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazio violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame,
che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaus percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.
1.2. Inoltre, il motivo è anche aspecifico, atteso che non tiene cont tessuto argomentativo della sentenza impugnata che, con riferimento al minaccia di cui al capo 1), ha valorizzato la carica intimidatoria dell minacciose proferite, tenuto conto che si accompagnavano al danneggiamento del locale ed a quella che è stata una vera e propria spedizione punitiva, p in maniera coesa e condivisa dagli odierni ricorrenti nei confronti di NOME COGNOME che, ha riferito il teste COGNOMECOGNOME COGNOME aveva determiNOME la successiva fug riferimento alla circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fed evidenziato come il cancello esterno del locale costituisse un bene esposto pubblica fede.
Ebbene, con tali decisive circostanze di fatto il ricorso non si confr limitandosi a prospettare una diversa ricostruzione già disattesa da entramb sentenze di merito, che, tuttavia, nulla argomenta rispetto alle pu osservazioni della Corte territoriale.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, o generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminat ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti d necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugn e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/202 B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 d 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 – 01).
1.3 Resta da esaminare il profilo della mancanza della condizione procedibilità in relazione al reato di cui al capo 2), a seguito della apportata dall’art. 1, lett. b), del decreto legislativo 19/3/2024, n. 31, vigore dal 4/4/2024, che ha reso perseguibile a querela anche il danneggiamen aggravato per essere il bene esposto per necessità alla pubblica fede e ch stabilito con la disposizione transitoria di cui all’art. 9 che il termine d giorni per proporre querela decorra dall’entrata in vigore del decreto s dunque, dal 4/4/2024. Sul punto, rileva il Collegio che l’inammissibilit ricorso per cassazione, impedendo la costituzione del rapporto processua preclude la rilevabilità della mancata proposizione della querela in relazi reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, ta di procedibilità dal citato d.lgs. n. 31 del 2024 (Sez. U, n. 40150 del 21/6 Salatino, Rv. 273551, con riferimento al d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36; Sez. 2658 del 11/1/2023, COGNOME, Rv. 284155 – 01, con riferimento al d.lgs.
ottobre 2022, n. 150). Dunque, nei giudizi pendenti in sede di legittimi sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell’entrata in vigo d.lgs. n. 31/2024, non opera quale ipotesi di abolitio criminis capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale ( n. 11229 del 10/1/2023, Popa, Rv. 284542 – 01, sempre con riferimento a d.lgs. n. 150/2022), dovendo escludersi che il procedimento sia “pendente” presenza di un ricorso inammissibile. Nel caso di specie, dunque, non risulta che sia stata proposta querela, il mutato regime di procedibilità del reato n rilevanza e non preclude l’immediata dichiarazione di inammissibilità del rico con riferimento anche a tale reato.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibil al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 11 luglio 2024.