Ricorso Inammissibile: L’Ordinanza della Cassazione sul Reato di Stupefacenti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, delineando i confini del suo giudizio e le conseguenze per chi tenta di superarle. Il caso riguarda un imputato condannato per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), la cui condanna era già stata confermata in appello. Analizziamo la decisione della Suprema Corte e le sue implicazioni.
Il Contesto del Procedimento Giudiziario
Il percorso giudiziario inizia con una condanna in primo grado per un reato concernente sostanze stupefacenti. La decisione viene confermata dalla Corte d’Appello di Caltanissetta con sentenza del 21 novembre 2022. Non rassegnato, l’imputato decide di presentare ricorso per Cassazione, lamentando presunte violazioni di legge e vizi di motivazione sia riguardo all’accertamento della sua responsabilità penale sia per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Le Ragioni del Ricorso inammissibile secondo la Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza del 29 settembre 2023, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle accuse, ma si concentra sulla struttura e sul contenuto dei motivi presentati dal ricorrente. La Corte ha stabilito che le ragioni addotte erano diverse da quelle consentite dalla legge per un ricorso in Cassazione.
La Reiterazione dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il punto cruciale della decisione risiede nel fatto che l’imputato ha semplicemente riproposto questioni già esaminate e decise nei precedenti gradi di giudizio. La Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione adeguata e logicamente coerente su tutti i punti sollevati. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o le valutazioni già compiute, ma un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e l’assenza di vizi logici macroscopici nella motivazione.
Assenza di Violazioni di Legge o Vizi Logici
I giudici di legittimità hanno sottolineato che nella sentenza impugnata non era ravvisabile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità. Di fronte a una motivazione solida e ben argomentata dalla Corte d’Appello, la semplice riproposizione delle stesse doglianze, senza individuare specifici errori di diritto, rende il ricorso privo dei requisiti essenziali per essere accolto.
Le motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione è lapidaria e si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi addotti dal ricorrente erano al di fuori del perimetro consentito dalla legge. L’imputato si è limitato a reiterare questioni già esaminate e decise dalla Corte d’Appello in maniera logica e non censurabile. La Suprema Corte ha specificato che la pronuncia d’appello non presentava alcuna violazione di norme di legge né vizi di manifesta illogicità. Pertanto, un ricorso che non denuncia effettivi ‘errores in iudicando’ o ‘in procedendo’, ma mira a ottenere una nuova valutazione del merito, è destinato all’inammissibilità. Da questa declaratoria discendono, per legge, precise conseguenze economiche a carico del ricorrente.
Le conclusioni
La declaratoria di ricorso inammissibile comporta due importanti conseguenze per il proponente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori. La decisione ribadisce con forza il ruolo della Corte di Cassazione come custode della legge e non come ulteriore istanza di merito, consolidando un principio fondamentale per l’efficienza del sistema giudiziario.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Per quale motivo specifico il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché l’imputato ha riproposto le stesse questioni già esaminate e decise in modo adeguato e logico dalla Corte d’Appello, senza sollevare reali vizi di legge o di manifesta illogicità come richiesto per un ricorso in Cassazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di una causa?
No, sulla base di questa ordinanza, la Corte di Cassazione non riesamina i fatti. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza precedente, non di fungere da giudice di terzo grado sul merito della vicenda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44248 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44248 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LEONFORTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Caltanissetta confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l’imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata e logicamente non censurabile dalla sentenza gravata (v. pagg. 1-2 provv. impugn.): pronuncia nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che Si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023