Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Comprendere quando un’impugnazione in sede penale viene respinta è fondamentale. Un ricorso inammissibile è un atto che, per vizi di forma o di sostanza, non può nemmeno essere esaminato nel merito dalla Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio pratico dei motivi che portano a tale esito, delineando i confini entro cui un imputato può validamente contestare una sentenza di condanna.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato in primo grado e in appello per tre episodi di furto. In particolare, due di questi erano stati qualificati come furto con strappo (art. 624-bis c.p.), mentre il terzo come furto semplice aggravato dalla destrezza (artt. 624 e 625 n. 4 c.p.). L’imputato, non soddisfatto della sentenza della Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione basandolo su tre distinti motivi: la richiesta di riqualificare il furto semplice in un reato più grave, la lamentela per la mancata concessione delle attenuanti generiche e la contestazione sull’eccessività della pena inflitta.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi del ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili per ragioni diverse ma ugualmente nette. Questa analisi ci aiuta a capire i limiti del giudizio di legittimità e le condizioni per presentare un ricorso inammissibile.
Primo Motivo: La Riqualificazione del Reato in Peius
Il ricorrente chiedeva che il terzo episodio di furto, qualificato come semplice aggravato dalla destrezza, fosse ricondotto alla fattispecie più grave di furto con strappo. La Corte ha subito dichiarato questo motivo inammissibile. L’art. 568, comma 4, c.p.p. stabilisce infatti che un’impugnazione non può essere accolta se mira a ottenere un effetto sfavorevole per l’imputato. Chiedere l’applicazione di una norma che prevede un reato più grave è, per sua natura, privo di effetti favorevoli e quindi non ammissibile.
Secondo Motivo: La Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche
Il secondo motivo riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). L’imputato lamentava una motivazione insufficiente da parte della Corte d’Appello. Anche in questo caso, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La giurisprudenza consolidata ritiene che, per negare tali attenuanti, sia sufficiente che il giudice di merito fornisca un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adempiuto a tale onere motivazionale, rendendo la doglianza del ricorrente infondata in sede di legittimità.
Terzo Motivo: L’Eccessività della Pena
Infine, il ricorrente si doleva dell’eccessività della pena inflitta. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la determinazione della pena, tra il minimo e il massimo previsto dalla legge, è un potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia palesemente illogica o viziata. Se la pena, come in questo caso, è applicata in misura media o prossima al minimo edittale, e il giudice si è limitato a richiamare criteri di adeguatezza ed equità, il ricorso su questo punto è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno implicitamente considerato gli elementi dell’art. 133 c.p. senza necessità di una disamina analitica.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della dichiarazione di inammissibilità risiedono in principi cardine del nostro ordinamento processuale. In primo luogo, l’interesse ad agire: l’impugnazione deve portare un potenziale vantaggio all’imputato, escludendo richieste che porterebbero a un peggioramento della sua posizione. In secondo luogo, la natura del giudizio di legittimità: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, valutazioni discrezionali del giudice di merito, come la quantificazione della pena o la concessione delle attenuanti, non possono essere riesaminate se sorrette da una motivazione logica e sufficiente. La Corte ha agito in conformità con la sua consolidata giurisprudenza, che mira a garantire la stabilità delle decisioni di merito adeguatamente motivate.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La conseguenza diretta per il ricorrente è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione finale conferma la sentenza di condanna della Corte d’Appello, che diventa così definitiva. L’ordinanza sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso che non si limitino a riproporre questioni di fatto già valutate, ma che individuino specifici vizi di legittimità nella decisione impugnata.
È possibile impugnare una sentenza penale per chiedere una condanna per un reato più grave?
No, un’impugnazione che mira a ottenere un’applicazione di una norma più severa è priva di effetti favorevoli per l’imputato e, pertanto, è considerata inammissibile ai sensi dell’art. 568, comma quarto, del codice di procedura penale.
Cosa deve fare un giudice per motivare adeguatamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
Secondo la giurisprudenza consolidata, è sufficiente che il giudice di merito fornisca un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per giustificare la sua decisione, senza la necessità di un’analisi dettagliata di ogni singolo aspetto.
La Corte di Cassazione può modificare l’entità della pena decisa da un giudice di merito?
No, la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminare tale decisione, a meno che non sia manifestamente illogica, soprattutto quando la pena è vicina al minimo e motivata con criteri di adeguatezza ed equità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42827 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42827 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado, in ordine a due ipotesi furto con strappo di cui all’art. 624 bis cod. pen. (capi A e B), nonché ad un episodio di furto semplice aggravato dalla destrezza di cui agli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen. (capo C);
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si chiede la riqualificazione del deli cui al capo C) nel più grave delitto di furto con strappo, è inedito, come si evince anch riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), ed secondo luogo è inammissibile ai sensi dell’art. 568, comma quarto, cod. pen., perché è naturalmente priva di potenziali effetti favorevoli l’impugnazione che invochi l’applicazio una fattispecie di reato più grave di quella ritenuta dal giudice di merito;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen, è manifestamente infondato momento che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego d beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, p
Considerato che con il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’eccessività della p inflitta, non è deducibile in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quant “La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrez del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura med ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richia criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui a cod. pen. (Sez. 4, Sent. n. 21294 del 20/03/2013 Rv. 256197 – 01)”.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore
Il Presidente