Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opportunità per ridiscutere i fatti. L’esito può essere un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando e perché ciò accade.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un imputato, gestore delegato di un concessionario pubblico, condannato dalla Corte di Appello di Napoli. L’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la sentenza di secondo grado su due punti principali: la qualificazione giuridica del reato commesso e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’imputato ha basato il suo ricorso su due motivi specifici:
1. Errata Qualificazione del Fatto: Il ricorrente ha tentato di riproporre una propria interpretazione della natura del reato, sostenendo che i giudici di merito avessero sbagliato a qualificarlo. La Corte di Cassazione ha immediatamente respinto questa argomentazione, definendola ‘manifestamente infondata’. La Corte di Appello, infatti, aveva già valutato e respinto questa tesi con una motivazione puntuale e aderente ai principi stabiliti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (la massima espressione della Corte di Cassazione).
2. Mancato Riconoscimento delle Attenuanti Generiche: Il secondo motivo criticava la decisione della Corte di Appello di non concedere le attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Cassazione ha ritenuto il motivo ‘affetto da genericità’. La critica era infondata perché la Corte di Appello aveva, al contrario, spiegato in modo congruo e logico le ragioni del diniego.
Le Motivazioni della Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non erano idonei a mettere in discussione la sentenza impugnata. Il primo motivo non era altro che la ripetizione di una tesi già correttamente rigettata, senza indicare un vero e proprio errore di diritto commesso dai giudici precedenti. Il secondo motivo era troppo vago e non riusciva a scalfire la logicità della motivazione della Corte di Appello.
In sostanza, il ricorso non presentava argomentazioni valide per un giudizio di legittimità, che si concentra sulla corretta applicazione della legge e non su una nuova valutazione dei fatti. La decisione si fonda sull’articolo 616 del codice di procedura penale, che disciplina proprio le conseguenze di un ricorso rigettato o dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Come stabilito dalla Corte, essa comporta automaticamente la condanna del ricorrente a pagare due somme:
1. Le spese processuali: i costi sostenuti dallo Stato per il procedimento.
2. Una somma in favore della cassa delle ammende: in questo caso, la Corte ha determinato un importo di 3.000 euro. Questa sanzione ha una duplice funzione: risarcitoria per l’impegno di risorse pubbliche e deterrente, per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione è uno strumento serio, non una terza istanza per ridiscutere il merito del processo. Proporre un appello senza validi motivi di diritto può tradursi in un aggravio di costi per il ricorrente.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Perché il primo motivo del ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’?
Perché riproponeva una tesi sulla qualificazione giuridica del fatto che era già stata correttamente valutata e respinta dalla Corte di Appello, la quale aveva seguito i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità delle Sezioni Unite.
Per quale ragione il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato respinto?
È stato ritenuto affetto da ‘genericità’, in quanto la critica alla motivazione della Corte di Appello era infondata. I giudici di secondo grado, infatti, avevano già spiegato in modo congruo e adeguato le ragioni per cui non avevano concesso le attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21304 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21304 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato perché ripropone una tesi in merito alla qualificazione del fatto ch stata correttamente valutata e respinta dalla Corte di appello, in ossequio ai cr dettati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, Rubbo, Rv. 280573) con motivazione puntuale, aderente alla ricostruzione delle modalità di acquisizione del possesso del denaro, e della s sottrazione da parte dell’imputato quale gestore delegato dal pubblic concessionario;
Ritenuto che il secondo motivo è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Napoli, ch contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stim equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 17 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente