Ricorso Inammissibile: Guida ai Motivi di Rigetto in Cassazione
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere le regole procedurali che ne determinano l’ammissibilità. Un ricorso inammissibile non viene nemmeno esaminato nel merito, con conseguente conferma della condanna e ulteriori sanzioni. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio pratico, illustrando due errori comuni che portano a questa declaratoria: sollevare questioni nuove e formulare doglianze generiche. Analizziamo il caso per capire come evitare questi scivoloni procedurali.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda giudiziaria inizia con la condanna di un automobilista da parte del Tribunale di Trapani per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente stradale e commesso il fatto in orario notturno. La sentenza viene confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. Non rassegnato, l’imputato decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due motivi principali per contestare la decisione dei giudici di merito.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
L’imputato ha basato il suo ricorso su due argomentazioni:
1. Omessa disamina sulla responsabilità nel sinistro: Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente considerato l’assenza di responsabilità dell’imputato nel causare l’incidente.
2. Trattamento sanzionatorio: Il secondo motivo criticava la determinazione della pena, ritenuta ingiusta, sebbene fosse stata fissata in una misura inferiore alla media prevista dalla legge.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto entrambi i motivi infondati, dichiarando il ricorso inammissibile.
Analisi del Ricorso Inammissibile: Questioni Nuove e Motivi Generici
La decisione dei giudici di legittimità si basa su principi consolidati della procedura penale.
Il primo motivo è stato respinto perché la questione della presunta assenza di responsabilità nel sinistro non era mai stata sollevata davanti alla Corte d’Appello. È principio cardine del nostro ordinamento che il giudizio di Cassazione sia un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Pertanto, non è possibile introdurre per la prima volta questioni di fatto o argomentazioni che dovevano essere presentate e discusse nei precedenti gradi di giudizio.
Il secondo motivo, relativo alla pena, è stato giudicato aspecifico. La difesa si era limitata a una critica generica del trattamento sanzionatorio, senza argomentare in modo puntuale perché la decisione del giudice fosse illogica o illegittima. La Corte ha ribadito che, quando la pena è contenuta entro i limiti edittali e motivata, anche sinteticamente, dal giudice, non basta una semplice lamentela per ottenere una riforma in Cassazione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha richiamato una vasta giurisprudenza a sostegno della sua decisione. In particolare, ha sottolineato che l’appello alla Cassazione non può trasformarsi in un’occasione per riesaminare fatti già valutati dai giudici di merito. Per quanto riguarda la pena, i giudici hanno ribadito che l’onere motivazionale del giudice è meno stringente quando la sanzione si attesta su livelli inferiori alla media edittale. Una doglianza sul punto, per essere ammissibile, deve individuare vizi logici specifici nel percorso argomentativo del giudice, e non limitarsi a esprimere un generico dissenso.
Le Conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico che richiede rigore e specificità. Non è una terza istanza per ridiscutere i fatti, né una sede per lamentele generiche. Per avere una possibilità di successo, i motivi di ricorso devono essere mirati a contestare specifici errori di diritto commessi dai giudici dei gradi precedenti e devono riguardare questioni già trattate nel processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: il primo motivo sollevava una questione (l’assenza di responsabilità nel sinistro) non presentata in appello, mentre il secondo motivo criticava la pena in modo generico e aspecifico, senza evidenziare vizi logici nella decisione del giudice.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. La sentenza di condanna precedente diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile introdurre nuove questioni per la prima volta in Cassazione?
No, di regola non è possibile. Come confermato da questa ordinanza, il ricorso per cassazione deve vertere su questioni già dibattute nei gradi di merito. Introdurre un argomento nuovo configura un motivo di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44524 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44524 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ALCAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa il 3 giugno 2021 dal Tribunale di Trapani di condanna per il reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. b), 2 bis e 2 sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Castellammare del Golfo il 25 marzo 2017;
considerato che il primo motivo di ricorso concerne questione (omessa disamina dell’asserita assenza di responsabilità dell’imputato nel sinistro) non sottoposta al vaglio del giudice di appello (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, COGNOME NOME, Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, COGNOME, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv.196414;
considerato che le argomentazioni poste a base del secondo motivo di ricorso rappresentano doglianze aspecifiche in punto di trattamento sanzioNOMErio, comunque inferiore alla misura media edittale (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023