Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21637 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21637 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 24/07/1986
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME NOME era stato condannato per il reato di cui all’art.
cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce il difetto di motiva sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a rinviare alla sentenza di primo gr
senza rispondere effettivamente ai motivi di appello, è manifestamente infondato atteso, che i giudice di secondo grado ha effettuato autonome valutazione (cfr. pagine 3 e ss. della sentenza
impugnata), rispondendo anche alle censure mosse con l’atto di impugnazione, ritenendo evidentemente “assorbite” le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la
ricostruzione dei fatti ritenuta fondata; che «nella motivazione della sentenza il giudic gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e
prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficient che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragion
del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente
confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 de
22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv.
277593);
che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ritenuto che il fatto non pote essere ritenuto di particolare tenuità, in considerazione del rilevante disvalore sociale del f della spregiudicatezza mostrata dall’imputato;
che il terzo motivo di ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legit e, comunque, manifestamente infondate, posto che per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generich sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti de o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso di specie (cfr. pagine 5 e 6 della senten impugnata);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente