Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile, ribadendo i principi fondamentali che ogni avvocato deve seguire per presentare un appello efficace. Questo caso dimostra come motivi generici o mirati a una rivalutazione dei fatti siano destinati a fallire davanti alla Suprema Corte, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Una donna, condannata dalla Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso in Cassazione. L’impugnazione si fondava su tre argomenti principali:
1. Una critica generica sull’imputabilità, considerata non pertinente alla vicenda processuale.
2. La richiesta di applicare il vincolo della continuazione con un altro reato giudicato separatamente.
3. La contestazione del diniego delle attenuanti generiche da parte della corte territoriale.
La ricorrente sperava di ottenere una revisione della decisione di secondo grado, ma l’esito è stato nettamente sfavorevole.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha ritenuti, nel loro complesso, inammissibili. Di conseguenza, non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a una valutazione preliminare che ha sancito la fine del procedimento. La decisione ha comportato per la ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della colpa evidente nel proporre un ricorso senza fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato punto per punto perché ogni motivo del ricorso fosse destinato al fallimento.
Genericità e Mancanza di Confronto
Il primo motivo è stato definito ‘genericamente formulato’. La ricorrente ha sollevato temi, come quello dell’imputabilità, che non erano pertinenti al caso e, soprattutto, non ha creato un vero confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. Per la Cassazione, non è sufficiente lamentarsi; è necessario dimostrare specificamente dove e perché i giudici di merito hanno sbagliato, e questo non è stato fatto.
L’Infondatezza della Continuazione tra Reati
Il secondo motivo, relativo alla continuazione, è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Corte ha sottolineato che i giudici d’appello avevano già valutato questo aspetto, ritenendo che il lungo lasso di tempo trascorso e la disomogeneità dei reati impedissero di riconoscere un unico disegno criminoso. La Cassazione non ha ravvisato errori in questa valutazione, che rientra pienamente nelle prerogative del giudice di merito.
Il Divieto di un Nuovo Giudizio di Merito
Infine, il terzo motivo sulle attenuanti generiche è stato respinto perché rappresentava un tentativo di ottenere dalla Cassazione un nuovo giudizio sui fatti. La Corte ha ricordato che il suo ruolo non è quello di rivalutare le prove, ma di controllare la legittimità e la logicità della decisione impugnata. Poiché la Corte d’Appello aveva negato le attenuanti in modo non arbitrario, basandosi su dati concreti come la personalità e i precedenti della ricorrente, la sua decisione era incensurabile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito chiaro: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per avere successo, un ricorso deve essere specifico, pertinente e giuridicamente solido. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche costi aggiuntivi. La decisione sottolinea l’importanza di una strategia difensiva che si concentri sui vizi di legittimità della sentenza, evitando argomentazioni generiche o tentativi di ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa alla Suprema Corte.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono formulati in modo generico, non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, sono manifestamente infondati o mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa si intende per ‘continuazione con reato’ e perché è stata negata in questo caso?
La ‘continuazione’ è un istituto che unifica più reati commessi secondo un unico disegno criminoso, portando a una pena più leggera. In questo caso, è stata negata perché la Corte ha ritenuto che il lungo tempo trascorso tra i reati e la loro diversa natura escludessero l’esistenza di un tale disegno unitario.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e, se viene ravvisata una colpa nella presentazione del ricorso, anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3585 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3585 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TORINO il 01/01/1973
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo è genericamente formulato e comunque contiene riferimento a temi, come quello dell’imputabilità che non risultano pertinenti in relazione alla presente vicenda, fermo restando che è prospettato un vizio di motivazione in assenza di qualsivoglia confronto con la motivazione della sentenza impugnata che dà conto delle ragioni per cui era stata respinta la doglianza formulata in sede di appello;
Ritenuto che il secondo motivo non è consentito e comunque manifestamente infondato in relazione al tema della continuazione con reato separatamente giudicato, in quanto la Corte non ha disatteso il profilo legato allo stato della ricorrente, ma lo ha reputato insufficiente, a fronte del lasso di tempo e della disomogeneità tra i reati in ordine ai quali si invocava il vincolo della continuazione;
Ritenuto che il terzo motivo è volto ad un diverso giudizio di merito in ordine alle attenuanti generiche, che la Corte ha non arbitrariamente negato sulla base del dato personologico e dei precedenti da cui la ricorrente è gravata;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente