Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Respinge l’Appello
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa concludersi con una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo accade quando i motivi presentati non rispettano i rigorosi paletti imposti dal codice di procedura penale per adire la Corte di Cassazione. Analizziamo una vicenda processuale relativa a un furto aggravato per comprendere quali errori evitare per non vedere la propria impugnazione respinta prima ancora di essere discussa nel merito.
I Fatti del Processo
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per furto aggravato dalla Corte d’Appello di Catanzaro, decide di presentare ricorso per Cassazione. La difesa articola l’impugnazione su tre distinti motivi. Il primo contesta l’applicazione di una circostanza aggravante, il secondo lamenta vizi nella motivazione sulla responsabilità penale, e il terzo denuncia una violazione di legge in merito alla non applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, non entra nel merito di nessuna delle questioni sollevate. L’intero ricorso viene dichiarato inammissibile sulla base di vizi procedurali che ne precludono l’esame. Vediamo perché ogni singolo motivo è stato respinto.
Primo Motivo: Una Questione Mai Sollevata Prima
Il ricorrente lamentava l’erronea applicazione di un’aggravante. La Corte rileva però che questa specifica censura non era stata inclusa nei motivi d’appello presentati al giudice di secondo grado. Nel giudizio di legittimità, non è possibile introdurre questioni nuove, poiché la Cassazione può pronunciarsi solo sugli argomenti già devoluti alla Corte d’Appello. Il motivo è quindi inammissibile per novità della censura.
Secondo Motivo: La Critica di Fatto e il Ricorso Inammissibile
Il secondo motivo criticava la motivazione della sentenza di condanna. Gli Ermellini lo bocciano perché si risolve in semplici “doglianze in punto di fatto”. In altre parole, il ricorrente non stava denunciando un vero vizio logico o giuridico nel ragionamento del giudice, ma tentava di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito. Inoltre, il motivo si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
Terzo Motivo: La Genericità della Censura
Anche il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p., viene giudicato inammissibile, questa volta per genericità. Secondo la Corte, il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici su cui si fondava la sua critica, violando così il requisito di specificità dei motivi di ricorso previsto dall’art. 581 c.p.p. Una censura vaga non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere il nucleo della critica e di esercitare il proprio controllo.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi cardine del processo penale. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Per questo, i motivi di ricorso devono essere formulati con estremo rigore.
L’inammissibilità deriva dal mancato rispetto dei requisiti formali e sostanziali dell’impugnazione. Nel caso di specie, il ricorrente ha violato:
1. Il principio devolutivo, presentando una doglianza nuova.
2. I limiti del sindacato di legittimità, avanzando critiche di merito.
3. Il principio di specificità, formulando un motivo generico.
La Corte, rilevando questi vizi, non può fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile, senza poter esaminare se, nel merito, le lamentele fossero fondate o meno. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente il complesso meccanismo della giustizia di legittimità.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso per Cassazione: non è sufficiente avere delle ragioni, è indispensabile saperle esporre nel modo corretto. Un’impugnazione che sollevi questioni nuove, che miri a una rilettura dei fatti o che sia formulata in modo vago e astratto è destinata all’inammissibilità. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore onere economico per il ricorrente. La precisione e la tecnica giuridica, in questa sede, sono tanto importanti quanto la fondatezza delle proprie argomentazioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano viziati: uno introduceva una questione non sollevata in appello, un altro si limitava a criticare la valutazione dei fatti (non consentita in Cassazione) e il terzo era formulato in modo troppo generico, senza rispettare i requisiti di specificità previsti dalla legge.
È possibile presentare in Cassazione un motivo di ricorso non discusso in Appello?
No, sulla base di questa decisione, non è possibile sollevare per la prima volta in Cassazione una questione che non era stata oggetto dei motivi di appello, in quanto esula dall’ambito delle questioni devolute al giudizio di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3673 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3673 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COSENZA il 06/09/1984
avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il reato aggravato di furto.
Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n.7 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non è stata oggetto di devoluzione con i motivi d’appello.
Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in riferimento al giudizio di penale responsabilità formulato dai giudici di merito, non è deducibile in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.
Ritenuto, infine, che il terzo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’art. 131 bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12