Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28809 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28809 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VERCELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la tardività della querela, sia privo di fondamento, perché valorizza erroneamente la “conoscibilità” dell’avvenuta appropriazione, in contrasto con il diritto vivente, secondo il quale il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017, NOME, Rv. 269726; Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165; Sez. 5, n. 17104 del 22/12/2014, dep. 2015, Slinnani, Rv. 263620; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018);
considerato che il secondo motivo di ricorso, in punto di responsabilità, è generico perché si risolve nella pedissequa reiterazione delle argomentazioni dedotte in appello, puntualmente disattese dalla Corte di appello (pag. 6 della sentenza impugnata);
rilevato che il terzo motivo, riguardante la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), considerato anche il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826).
osservato che il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello esercitato il proprio potere discrezionale su una questione che aveva formato oggetto dei motivi di gravame, in quanto l’imputato si era limitato a dolersi dell’illegittimo diniego del beneficio della pena sospesa (v. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Gladi, Rv. 270316 in una fattispecie sovrapponibile a quella di cui qui si tratta);
rilevato che l’ultimo motivo in punto di provvisionale non può essere dedotto nel giudizio di legittimità (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli Rv. 186722; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 2 n. 49016 del 06/11/2014, NOME, Rv. 261054);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/06/2024.