Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15513 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15513 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CROTONE 11 10/07/1976
COGNOME NOME nato a COSENZA il 04/12/1963
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro
ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone del 6 ottobre 2023, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME e NOME
COGNOME per i reati loro rispettivamente ascritti.
Rilevato che ricorrono per cassazione gli imputati, con un unico atto,
lamentando il vizio di motivazione in ordine ai punti evidenziati nei motivi di appello.
Considerato che l’unica censura formulata dai ricorrenti è manifestamente
infondata, perché contesta asseriti difetti o contraddittorietà della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.
Considerato che il motivo è, altresì, riproduttivo di profili di censura già
adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Catanzaro nella sentenza impugnata, che ha escluso l’applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche per via della gravità e dell’abitualità delle condotte poste in essere dagli imputati, elementi che giustificano la conferma della sentenza di primo grado anche sul piano del trattamento sanzionatorio.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.