Ricorso Inammissibile: l’Importanza di Articolare le Difese nei Gradi di Merito
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile e mettendo in luce le conseguenze negative del sollevare questioni nuove solo nel giudizio di legittimità. Questo caso offre spunti cruciali sulla strategia difensiva e sul corretto svolgimento del processo penale.
I Fatti di Causa
Il ricorrente era stato condannato sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte di Appello per il reato di furto pluriaggravato. Non rassegnato alla doppia condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a due specifici motivi di doglianza.
Analisi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità. Vediamo perché.
Il primo motivo lamentava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha bocciato questa censura definendola ‘generica’ e, soprattutto, ‘inedita’. In pratica, l’imputato non aveva sollevato specificamente questa questione nei motivi di appello, limitandosi a una generica richiesta che è stata poi dettagliata solo con il ricorso in Cassazione. Questo vizio procedurale ha reso il motivo un’argomentazione nuova, non proponibile per la prima volta davanti ai giudici di legittimità. La Corte ha inoltre osservato che, nel merito, la sentenza d’appello aveva già motivato sul perché non fossero state concesse ulteriori attenuanti, evidenziando come il pagamento del dovuto alla parte lesa non fosse stato un gesto spontaneo, ma una conseguenza di un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società danneggiata.
Il secondo motivo riguardava l’eccezione di prescrizione del reato. Anche in questo caso, la Corte ha respinto la doglianza, definendola ‘manifestamente infondata’. I giudici hanno eseguito un calcolo preciso, stabilendo che il termine massimo di prescrizione (pari a 10 anni e 6 mesi dalla data del fatto, avvenuto il 28 dicembre 2011) sarebbe maturato solo il 28 giugno 2024, data successiva a quella della decisione.
La Posizione della Parte Civile
Un dettaglio procedurale interessante riguarda la parte civile, ovvero la società che aveva subito il furto. Quest’ultima aveva presentato le proprie conclusioni e la nota spese per ottenere il rimborso dei costi legali. Tuttavia, la Corte ha rigettato la richiesta. Il motivo? Il deposito era avvenuto in ritardo, senza rispettare il termine di 15 giorni antecedenti l’udienza. Un errore che ha impedito l’accoglimento della richiesta, dimostrando come il rispetto dei termini sia cruciale per tutte le parti processuali.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di una valutazione prettamente procedurale. La novità del primo motivo ha rappresentato un ostacolo insormontabile, poiché il giudizio di Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito dove introdurre per la prima volta questioni che dovevano essere discusse davanti alla Corte d’Appello. La manifesta infondatezza del secondo motivo sulla prescrizione ha completato il quadro, rendendo l’impugnazione priva di qualsiasi possibilità di accoglimento. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza della strategia processuale e del rigore tecnico. Insegna che ogni argomento difensivo deve essere tempestivamente e specificamente articolato fin dai primi gradi di giudizio. Tentare di introdurre censure ‘inedite’ in Cassazione si rivela una tattica perdente, che porta a una declaratoria di inammissibilità e a ulteriori oneri economici per l’imputato. Allo stesso modo, il caso evidenzia come anche la parte civile debba prestare la massima attenzione ai termini per non vedere vanificate le proprie richieste accessorie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile principalmente perché uno dei motivi, relativo alla particolare tenuità del fatto, è stato considerato ‘inedito’, ovvero sollevato per la prima volta in Cassazione e non in appello. L’altro motivo, sulla prescrizione, è stato ritenuto manifestamente infondato.
È possibile presentare un nuovo motivo di ricorso per la prima volta in Cassazione?
No, di regola non è possibile. La Corte di Cassazione ha chiarito che i motivi di ricorso devono riguardare questioni già dibattute nei precedenti gradi di giudizio. Introdurre una censura ‘inedita’ rende il ricorso inammissibile su quel punto, in quanto la Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito.
Perché la parte civile non ha ottenuto il pagamento delle spese legali?
La richiesta di liquidazione delle spese legali avanzata dalla parte civile non è stata accolta perché le relative conclusioni sono state depositate in ritardo, ovvero non rispettando il termine di 15 giorni prima dell’udienza, come previsto dalla procedura.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12886 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12886 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catania del 7 marzo 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Siracusa in ordine al reato di furto pluriaggravato (artt. 624,625 n.2 e n.7 cod. pen.).
Lette le conclusioni scritte e nota spese pervenuta in data 7 marzo 2024, del difensore e procuratore speciale nell’interesse della parte civile RAGIONE_SOCIALE
Ritenuto che il primo e unico motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata applicazione dell’ad 131 bis cod. pen. – è generico nonché inedito, in quanto ha ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; la sentenza peraltro motiva sullo specifico punto (pag.4: la pena è stata determinata nel minimo edittale e non possono essere concesse ulteriori agevolazioni anche in virtù del fatto che il pagamento del dovuto da parte dell’imputato a RAGIONE_SOCIALE non è stato spontaneo, ma è stato determinato dall’emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che la predetta società ha ottenuto dal Tribunale di Siracusa ai danni del ricorrente).
Rilevato che l’ulteriore motivo con cui si eccepisce la intervenuta estinzione per intervenuta prescrizione risulta manifestamente infondato atteso che il termine massimo di prescrizione pari ad anni 10 e mesi 6 a decorrere dalla data del commesso reato (28 dicembre 2011) maturerà in data 28 giugno 2024.
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Rilevato che la richiesta di parte civile quanto alla liquidazione delle spese non può essere accolta atteso che le conclusioni sono state depositate nel mancato rispetto dei 15 giorni antecedenti l’udienza; inoltre i motivi di ricorso non attengono alla penale responsabilità dell’imputato.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 13/03/2024