Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2608 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2608 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso e la sentenza indicata in epigrafe, emessa dalla Corte di appello di Napoli, che – previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, computate con il criterio della equivalenza, rispetto alla contestata recidiva – ha rideterminato in mesi otto di reclusione la pena inflitta ad NOME COGNOME, in relazione al reato di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs. 06 settembre 2011, n 159;
Rilevato che – avverso tale sentenza – NOME COGNOME ricorre per cassazione tramite il difensore AVV_NOTAIO, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, quanto alla mancata riqualificazione giuridica dei fatti contestati, ovvero in ordine alla omessa emissione di sentenza di non doversi procedere e, infine, lamentando non essersi proceduto alla esclusione della contestata recidiva;
Ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto:
– i motivi inerenti alla penale responsabilità, essendo stati oggetto di rinuncia nel corso del giudizio di appello, non possono più essere proposti in sede di legittimità (si veda Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 278006 – 01, a mente della quale: «La rinuncia parziale ai motivi d’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati e non possono essere rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi»);
– la critica inerente al riconoscimento della recidiva è proposta per motivi aspecifici, dunque non consentiti, atteso che la difesa non spiega compiutamente le ragioni della auspicata elisione. Invero, senza dubbio dettagliata ed esaustiva risulta la motivazione della sentenza impugnata, in ordine all’impossibilità di escludere la recidiva contestata considerata dal primo Giudice. Rileva al riguardo la Corte territoriale che essa: “appare giustificata dalla molteplicità e dalla specificità dei precedenti penali dell’imputato, anche recenti … indubbiamente indicativi, unitamente al nuovo delitto commesso, di una rilevante capacità a delinquere del prevenuto e di una evidente pericolosità sociale, apprezzabile anche in termini di insofferenza alle prescrizioni imposte ed intolleranza nei confronti delle Autorià preposte …”;
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Ritenuto che, a fronte di dette argomentazioni – scevre da vizi logici e giuridici – il ricorrente insiste, in maniera aspecifica, sugli stessi rilievi svolti in appello, con quali la Corte territoriale risulta essersi ampiamente confrontata, in tal modo finendo per sollecitare una mera rivalutazione di elementi fattuali, ossia il compimento di una operazione valutativa che, in questa sede, non è consentita;
Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 08 gennaio 2026.