Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
Quando si affronta un procedimento legale, è fondamentale comprendere non solo il merito della questione, ma anche le rigide regole procedurali che governano ogni fase. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un errore procedurale possa portare a un ricorso inammissibile, chiudendo definitivamente la porta a ulteriori discussioni. Questo caso, riguardante una condanna per lesioni personali aggravate, dimostra l’importanza di presentare tutte le proprie difese nei tempi e nei modi corretti.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Appello
La vicenda giudiziaria ha origine con una sentenza del Tribunale di Marsala, che aveva dichiarato la responsabilità penale di un individuo per il reato di concorso in lesioni personali aggravate. La condanna, che includeva anche il risarcimento dei danni alla parte civile, è stata successivamente confermata integralmente dalla Corte di Appello di Palermo. Non ritenendosi soddisfatto dell’esito, l’imputato ha deciso di tentare l’ultima via possibile, proponendo ricorso davanti alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della questione. Con una sintetica ma inequivocabile ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia ritenuto l’imputato colpevole o innocente, ma semplicemente che l’atto di impugnazione presentato non possedeva i requisiti necessari per essere esaminato. La conseguenza diretta è la conferma definitiva della condanna e l’aggiunta di ulteriori oneri economici per il ricorrente.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali, entrambi legati a vizi procedurali del ricorso.
1. Motivazione Inadeguata e Violazione dei Limiti del Giudizio di Legittimità
In primo luogo, i giudici hanno ritenuto la motivazione del ricorso inadeguata e non corretta. La difesa aveva contestato la valutazione della Corte di Appello, la quale aveva già evidenziato la natura di “azione collettiva” del reato. La Cassazione ha implicitamente confermato che le argomentazioni presentate non erano idonee a scalfire la logicità della sentenza impugnata, configurandosi più come un tentativo di riesame dei fatti, precluso in sede di legittimità.
2. La Proposizione di una Nuova Censura in Cassazione
Il punto cruciale della decisione, però, risiede in un aspetto puramente procedurale. L’avvocato del ricorrente aveva sollevato, per la prima volta in Cassazione, una doglianza relativa alla violazione dell’articolo 116 del codice penale. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che non possono essere dedotte in Cassazione questioni che non siano già state prospettate nei gradi di merito. Introdurre un nuovo argomento legale in questa fase avanzata del processo costituisce un errore che, da solo, è sufficiente a rendere il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha conseguenze pratiche molto pesanti. Innanzitutto, la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Palermo diventa definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proceduralmente errati. Questo caso insegna una lezione fondamentale: nel processo penale, la strategia difensiva deve essere costruita sin dal primo grado, poiché le omissioni e gli errori non possono essere sanati nell’ultima fase del giudizio.
Per quali motivi un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile in questo caso?
In questa vicenda, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la sua motivazione è stata giudicata inadeguata e, in modo decisivo, perché una specifica contestazione legale (relativa alla violazione dell’art. 116 c.p.) è stata presentata per la prima volta in Cassazione, in violazione delle norme procedurali.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato a pagare le spese processuali e una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
È possibile introdurre nuove argomentazioni legali per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No. L’ordinanza conferma che, secondo l’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è consentito presentare in Cassazione censure o questioni giuridiche che non siano già state sollevate nei precedenti gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28261 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28261 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 21 settembre 2021 del Tribunale di Marsala che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di concorso in lesioni personali aggravate e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile;
che il ricorso è inammissibile, atteso che la motivazione risulta adeguata e corretta, avendo la Corte di merito evidenziato che trattasi di azione collettiva, e che la censura relativa alla violazione dell’art. 116 cod. pen. è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., essendo stata dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2024.