Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Ripetizione dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi presentati non introducono nuovi elementi critici ma si limitano a riproporre questioni già decise. Approfondiamo una decisione che ribadisce l’importanza di un confronto specifico e puntuale con la sentenza impugnata per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative conseguenze economiche.
Il Caso: Una Contravvenzione e il Ricorso in Cassazione
Un automobilista veniva condannato sia in primo grado che in appello per la contravvenzione prevista dall’art. 7, comma 15-bis, del Codice della Strada. Questa norma sanziona specifici comportamenti recidivi, richiedendo come presupposto l’esistenza di una precedente violazione divenuta definitiva.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, basandosi su due motivi principali: un presunto vizio di motivazione e una violazione di legge. In sostanza, la difesa sosteneva che non fossero stati accertati tutti gli elementi costitutivi del reato e, in particolare, lamentava la mancata verifica della definitività della precedente contestazione, elemento essenziale per la condanna.
La Decisione della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso presentato del tutto inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella procedura penale: non è sufficiente ripresentare le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio. Per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata della motivazione della sentenza che si intende impugnare.
In questo caso, i giudici hanno rilevato che i motivi di doglianza erano meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi dalla Corte d’Appello. L’appellante aveva omesso il necessario confronto con le argomentazioni logico-giuridiche contenute nella sentenza di secondo grado, che la Cassazione ha ritenuto sufficienti, logiche e corrette.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha sottolineato come la motivazione della Corte territoriale fosse immune da vizi. In particolare, riguardo al punto cruciale sollevato dalla difesa, i giudici di legittimità hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva specificamente accertato la definitività della precedente violazione, come risultava a pagina 2 della sentenza impugnata. Di conseguenza, il motivo di ricorso su questo punto era palesemente infondato.
La decisione di inammissibilità non è una mera formalità. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, quando non si ravvisa un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (come nel caso di specie, dove i motivi erano generici e ripetitivi), alla declaratoria segue una duplice condanna per il ricorrente.
Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. In primo luogo, viene ribadito che un ricorso per cassazione deve essere un atto di critica puntuale e non una semplice riproposizione di tesi difensive. In secondo luogo, le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe: il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi che affrontino criticamente e in modo specifico le ragioni della decisione impugnata, evitando di incorrere in una declaratoria che chiude il processo con un onere economico aggiuntivo.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza un confronto critico specifico con la motivazione della sentenza che si sta impugnando.
Cosa succede se un ricorso penale viene dichiarato inammissibile?
Se non vi è prova di assenza di colpa nel causare l’inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Nel caso specifico, perché l’argomento sulla mancata verifica della precedente violazione è stato respinto?
È stato respinto perché la Corte di Cassazione ha accertato che la Corte d’Appello aveva, in realtà, specificamente verificato e confermato la definitività della precedente contestazione, rendendo il motivo di ricorso manifestamente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11031 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11031 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 08/03/1967
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ritenuto responsabile in entrambi i gradi di merito del contravvenzione di cui all’art. 7, comma 15-bis, del d. 1gs. 30 aprile 1992, n. 285, contestato come commesso 1’8 maggio 2019, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza del 30 aprile 2024 della Corte di appello di Palermo, lamentando vizio di motivazione (motivo n. 1) e violazione di legge (motivo n. 2)
Con il primo motivo contesta l’an della responsabilità dell’imputato, non essendo stati a suo avviso accertati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata.
Con l’ulteriore motivo lamenta la mancata verifica nel caso di specie della definitività precedente contestazione del 30 dicembre 2018, presupposto indefettibile per la condanna penale.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, infatti, omette il doveroso confronto con la motivazione della Corte di ap (pp. 2-6), che appare sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pert immune da vizi di legittimità, mentre i motivi di doglianza sono riproduttivi di profili di già direttamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di meri scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. I particolare, la Core territoriale ha specificamente accertato (p. 2) la definitività del prece
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandos assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 1 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/12/2024.