Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14240 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14240 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NOTO il 13/03/2002
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la
sentenza indicata in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il
ricorrente ha censurato l’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art.
337 cod. pen., è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo
di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, ove la
Corte territoriale ha spiegato sia che la fuga dell’imputato si era concretizzata con modalità tali da evidenziare il chiaro proposito di interdire ai carabinieri il
compimento di un atto di ufficio sia che l’omessa elevazione della contravvenzione amministrativa non elideva la constatazione dell’illecito penale, giacché gli operanti avevano avuto modo di rilevare la fortissima velocità con cui l’imputato percorreva la S.P. 14, non fine a se stessa ma finalizzata ad impedire l’inseguimento da parte dei militari);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/3/2025